Art. 7.
  1. All'articolo 13, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  al comma  1,  lettera e),  e' aggiunto,  in  fine, il  seguente
periodo:  "Tali sostanze  sono  quelle elencate  in  allegato A;  con
decreto  del Ministro  della sanita'  si provvede  ad integrare  tale
allegato   in  conformita'   alle  integrazioni   disposte  in   sede
comunitaria";
  b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  " a)  i polimeri, ad eccezione  di quelli contenenti 2  per cento o
piu', in forma legata, di una sostanza non inclusa nell'EINECS;".
 
           Nota all'art. 7:
            - Per  quanto riguarda il  decreto legislativo 3 febbraio
          1997, n.  52, ved. nelle  note alle premesse. Si riporta di
          seguito  l'art.  13,  commi  1  e  2,  come  modificati dal
          presente decreto:
            "Art. 13 (Deroghe). - 1. Le  disposizioni degli  articoli
          7, 8, 14 e 15 non si applicano alle seguenti sostanze:
               a) sostanze che figurano nell'EINECS;
            b)  additivi  e sostanze   impiegati esclusivamente negli
          alimenti per animali;
            c)  sostanze  impiegate come   additivi   nei    prodotti
          alimentari  e sostanze   utilizzate   esclusivamente   come
          aromi   nei   prodotti alimentari;
            d)  ingredienti  attivi utilizzati  esclusivamente per le
          specialita'  medicinali    ad  uso    umano  ed     a   uso
          veterinario,   con      esclusione   dei  prodotti  chimici
          intermedi;
            e)   sostanze   utilizzate   esclusivamente   per   altre
          categorie    di  prodotti  per  le quali esistono procedure
          comunitarie di notifica o di omologazione    e   per     le
          quali     le  prescrizioni   relative  alle informazioni da
          presentare sono  uguali  a  quelle  previste  dal  presente
          decreto.    Tali    sostanze  sono   quelle   elencate   in
          allegato  A;  con decreto  del Ministro  della sanita'   si
          provvede    ad integrare   tale allegato    in  conformita'
          alle  integrazioni   disposte  in   sede comunitaria.
            2. In  deroga agli   articoli 7   e 8,    si  considerano
          notificate  ai sensi del  presente decreto  allorche' siano
          soddisfatte  le relative condizioni, le seguenti sostanze:
            a) i  polimeri, ad  eccezione di   quelli contenenti    2
          per    cento  o  piu', in forma legata, di una sostanza non
          inclusa nell'EINECS;
            b)  le sostanze  immesse sul   mercato in    quantitativi
          inferiori  a dieci  chilogrammi  all'anno  per  fabbricante
          a    condizione    che   il fabbricante   o   l'importatore
          fornisca   all'unita'    di    notifica    le  informazioni
          previste nell'allegato VII, parte C, punti 1 e 2;
            c)  le  sostanze  immesse sul mercato in quantitativi non
          superiori ai cento  chilogrammi all'anno   per  fabbricante
          a  condizione    che  siano destinate   esclusivamente   ad
          attivita',   effettuate   in   condizioni  controllate,  di
          ricerca e di sviluppo scientifici;
            d)  le    sostanze  immesse    sul  mercato   e destinate
          all'attivita' di ricerca e  di  sviluppo  finalizzati    al
          processo  con  un  numero limitato di clienti registrati ed
          in quantitativi esigui, corrispondenti alle esigenze  della
          ricerca  e dello   sviluppo finalizzati al processo, per il
          periodo di tempo e alle condizioni di cui al comma 5".