Art. 8.
  1. All'articolo  16, comma 11,  del decreto legislativo  3 febbraio
1997, n.  52, le parole:  "comma 1", sono sostituite  dalle seguenti:
"comma 3".
 
           Nota all'art. 8:
            - Per  quanto riguarda il  decreto legislativo 3 febbraio
          1997, n.  52, ved. nelle  note alle premesse. Si riporta di
          seguito  l'art.  16, comma 11, come modificato dal presente
          decreto:
            "11. L'unita'  di notifica trasmette  alla    Commissione
          europea,  non  appena possibile, la  valutazione dei rischi
          di cui al  comma 3 o una sintesi della stessa".