Art. 8. 1. All'articolo 16, comma 11, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le parole: "comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "comma 3".
Nota all'art. 8: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ved. nelle note alle premesse. Si riporta di seguito l'art. 16, comma 11, come modificato dal presente decreto: "11. L'unita' di notifica trasmette alla Commissione europea, non appena possibile, la valutazione dei rischi di cui al comma 3 o una sintesi della stessa".