Art. 9. 1. All'articolo 17, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, dopo la parola: "risultati", la virgola e' soppressa.
Nota all'art. 9: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ved. nelle note alle premesse. Si riporta di seguito l'art. 17, comma 2, lettera e), come modificato dal presente decreto: "2. Il segreto industriale o commerciale per quanto riguarda le notifiche e le informazioni trasmesse in applicazione dell'art. 7, commi 1 e 2, nonche' dell'art. 8, commi 1, 2 e 3, non puo' essere applicato: a) - d) (Omissis); e) alla sintesi dei risultati delle prove tossicologiche ed ecotossicologiche".