Art. 9.
  1. All'articolo 17, comma 2,  lettera e), del decreto legislativo 3
febbraio  1997, n.  52, dopo  la parola:  "risultati", la  virgola e'
soppressa.
 
           Nota all'art. 9:
            - Per  quanto riguarda il  decreto legislativo 3 febbraio
          1997, n.  52, ved. nelle  note alle premesse. Si riporta di
          seguito l'art. 17, comma 2, lettera e), come modificato dal
          presente decreto:
            "2.  Il   segreto industriale   o commerciale  per quanto
          riguarda le notifiche e   le  informazioni    trasmesse  in
          applicazione   dell'art. 7, commi 1  e 2, nonche' dell'art.
          8, commi 1,  2 e 3, non  puo' essere applicato:
              a) - d) (Omissis);
            e)   alla   sintesi    dei    risultati    delle    prove
          tossicologiche  ed ecotossicologiche".