Art. 2. Verifica delle risorse necessarie 1. Al fine di accertare l'ammontare del contributo sostitutivo di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266, gli istituti di credito e le societa' di locazione finanziaria interessati trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco delle operazioni rispondenti ai requisiti previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, per le quali alla data del 1 gennaio 1997 e' intervenuta la stipula del contratto di mutuo agevolato o di locazione finanziaria agevolata, con l'indicazione degli elementi previsti, rispettivamente dagli allegati n. 1 e n. 2. Gli elenchi devono essere sottoscritti dai rappresentanti legali dei predetti istituti o societa'. 2. Qualora le risorse complessivamente disponibili, pari a lire 250 miliardi, non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verra' disposta la riduzione percentuale, in uguale misura, dell'importo spettante a ciascun beneficiario. 3. La documentazione inerente alle operazioni di finanziamento agevolato non incluse negli elenchi trasmessi ai sensi del precedente comma 1, entro il termine perentorio in esso indicato, verra' restituita agli istituti di credito e alle societa' di locazione finanziaria interessati.