Art. 4. Modalita' di erogazione 1. I contributi sono erogati agli istituti di credito ed alle societa' di locazione finanziaria, per l'accredito alle imprese beneficiarie, in un unica soluzione in base ad elenchi definitivi, anche parziali, da trasmettere non oltre il 30 giugno 1999, sottoscritti dagli stessi istituti e societa' e contenenti gli elementi di cui agli allegati n. 1 e 2. Per ogni operazione dovra' essere allegato al decreto di liquidazione: a) la dichiarazione dell'istituto dell'avvenuta realizzazione degli investimenti e l'avvenuta erogazione a saldo del mutuo agevolato ovvero, per le societa' dilocazione finanziaria, dell'avvenuta consegna dei beni. Nel caso in cui siano intervenute variazioni di denominazione, di ragione sociale o di altro genere la dichiarazione dovra' essere integrata con riferimento all'oggettiva identita' e continuita' dell'impresa beneficiaria, e all'insussistenza delle cause preclusive di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1975, n. 517; b) il certificato di iscrizione al registro delle imprese. 2. Ai fini istruttori i predetti istituti e societa' possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dagli interessati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 3. Qualora la misura del contributo da liquidare all'operazione ricada nei limiti della attuale disciplina antimafia gli stessi istituti e societa' provvederanno a trasmettere la necessaria documentazione.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 10 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, recita: "Art. 10(Estinzione anticipata del mutuo, scioglimento o cessazione dell'impresa). - 1. In caso di anticipata estinzione del mutuo concesso, di scioglimento o di cessazione dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo viene interrotta con effetto immediato e l'eventuale residuo debito dovra' essere versato, in unica soluzione, al momento dello scioglimento o della cessazione dell'attivita' commerciale. 2. In caso di fallimento dell'impresa, l'erogazione del contributo viene interrotta all'atto della dichiarazione giudiziale di insolvenza".