Art. 4.
                       Modalita' di erogazione
  1.  I contributi  sono erogati  agli  istituti di  credito ed  alle
societa'  di  locazione  finanziaria, per  l'accredito  alle  imprese
beneficiarie, in  un unica soluzione  in base ad  elenchi definitivi,
anche  parziali,  da  trasmettere  non   oltre  il  30  giugno  1999,
sottoscritti  dagli  stessi  istituti  e societa'  e  contenenti  gli
elementi di  cui agli allegati n.  1 e 2. Per  ogni operazione dovra'
essere allegato al decreto di liquidazione:
  a) la dichiarazione dell'istituto dell'avvenuta realizzazione degli
investimenti  e l'avvenuta  erogazione  a saldo  del mutuo  agevolato
ovvero,  per  le   societa'  dilocazione  finanziaria,  dell'avvenuta
consegna dei  beni. Nel caso  in cui siano intervenute  variazioni di
denominazione, di ragione sociale o  di altro genere la dichiarazione
dovra'  essere integrata  con riferimento  all'oggettiva identita'  e
continuita'  dell'impresa  beneficiaria,  e  all'insussistenza  delle
cause preclusive di cui all'articolo  10 della legge 10 ottobre 1975,
n. 517;
  b) il certificato di iscrizione al registro delle imprese.
  2.  Ai  fini istruttori  i  predetti  istituti e  societa'  possono
avvalersi   delle   dichiarazioni  sostitutive   sottoscritte   dagli
interessati ai sensi dell'articolo 1,  comma 3, della legge 15 maggio
1997, n. 127.
  3.  Qualora la  misura del  contributo da  liquidare all'operazione
ricada  nei  limiti della  attuale  disciplina  antimafia gli  stessi
istituti  e  societa'  provvederanno   a  trasmettere  la  necessaria
documentazione.
 
           Nota all'art. 4:
            -    Il  testo   dell'art.   10 della   legge 10  ottobre
          1975, n.  517, recita:
            "Art. 10(Estinzione anticipata del mutuo, scioglimento  o
          cessazione  dell'impresa).   -  1. In  caso  di  anticipata
          estinzione  del  mutuo concesso, di   scioglimento  o    di
          cessazione     dell'impresa  mutuataria,  l'erogazione  del
          contributo  viene    interrotta  con  effetto  immediato  e
          l'eventuale  residuo debito dovra' essere versato, in unica
          soluzione, al   momento   dello    scioglimento  o    della
          cessazione  dell'attivita' commerciale.
            2.  In caso di  fallimento dell'impresa, l'erogazione del
          contributo  viene       interrotta    all'atto        della
          dichiarazione  giudiziale   di insolvenza".