Art. 8.
                     Medie strutture di vendita

  1.  L'apertura,  il  trasferimento  di  sede  e l'ampliamento della
superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e),
di  una  media  struttura  di vendita sono soggetti ad autorizzazione
rilasciata  dal  comune competente per territorio, anche in relazione
agli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1.
  2. Nella domanda l'interessato dichiara:
    a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
    b)  il  settore  o  i  settori  merceologici,  l'ubicazione  e la
superficie di vendita dell'esercizio;
    c)  le  eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e
3, del presente decreto.
  3.  Il  comune,  sulla  base  delle  disposizioni regionali e degli
obiettivi  indicati  all'articolo  6,  sentite  le  organizzazioni di
tutela  dei  consumatori  e  le  organizzazioni  imprenditoriali  del
commercio,  adotta  i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di
cui al comma 1.
  4.  Il  comune  adotta  le  norme  sul  procedimento concernente le
domande  relative  alle  medie  strutture  di  vendita; stabilisce il
termine,  comunque  non  superiore  ai  novanta  giorni dalla data di
ricevimento,  entro  il  quale  le  domande  devono ritenersi accolte
qualora  non  venga  comunicato  il provvedimento di diniego, nonche'
tutte  le  altre  norme  atte  ad  assicurare trasparenza e snellezza
dell'azione  amministrativa  e  la  partecipazione al procedimento ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
 
          Nota all'art. 8:
            - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi", e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.