Art. 2.
                      Provvidenze per i profughi
  1.  Le  disposizioni  relative   alle  provvidenze  in  favore  dei
profughi,  stabilite  dalla legge  26  dicembre  1981, n.  763,  come
modificata ed integrata  dagli articoli 2 e 8 della  legge 15 ottobre
1991, n. 344,  e successivamente dalla legge 13 luglio  1995, n. 295,
sono prorogate fino al 31 dicembre 2000. A tal fine e' autorizzata la
spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.
 
           Note all'art. 2:
            -   Il  testo  dell'art.  5    della  legge  n.  763/1981
          (Normativa organica per i profughi) e' il seguente:
            "Art. 5    (Indennita'  di  sistemazione  e    contributo
          alloggiativo).  - Ai   profughi   di  cui ai  numeri  4)  e
          5)  dell'art. 1  spetta  una indennita' di L.  500.000  pro
          capite.
            L'indennita'     e'    corrisposta     dalla   prefettura
          nella   cui circoscrizione e'  avvenuto il rimpatrio  o  da
          quella  del  luogo dove l'interessato dichiara di stabilire
          al residenza.
            L'indennita' non e'  dovuta nel caso in cui la  residenza
          in Italia sia stata stabilita  oltre tre mesi dalla data di
          partenza dal Paese di provenienza, indicata  nell'attestato
          consolare  di rimpatrio ne' e' dovuta quando  la indennita'
          venga  richiesta dai profughi  oltre tre  mesi  dall'inizio
          della residenza o  dalla data di nascita  dei figli nati in
          Italia.
            Ai  profughi  che ne  facciano richiesta e'  concesso, ai
          sensi del successivo art. 9,  un  contributo  straordinario
          pro  capite  di  L.  8.000  giornaliere  per quarantacinque
          giorni, da erogare in unica soluzione, per la loro iniziale
          ed autonoma sistemazione.
            L'indennita' di cui   al primo comma ed    il  contributo
          straordinario  di  cui  al  quarto comma   sono annualmente
          aggiornati in relazione alla variazione    dell'indice  dei
          prezzi    al consumo   per   le famiglie   di operatori  ed
          impiegati   relativamente all'anno    precedente,  mediante
          decreto  del    Ministro dell'interno   di concerto  con il
          Ministro del tesoro.
            Gli ordinativi   di pagamento   collettivi  emessi  dalla
          prefettura  e  localizzati  presso  la sezione di tesoreria
          provinciale possono  essere  resi  esigibili  anche  presso
          qualsiasi  ufficio  postale,  a  prescindere  dai limiti di
          somma stabiliti da particolari disposizioni".
            -  Il  testo  degli  articoli  2   e  8  della  legge  n.
          344/1994 (Provvedimenti a   favore dei  profughi  italiani)
          e', rispettivamente, il seguente:
            "Art.  2  (Provvidenze  economiche). - 1. L'indennita' di
          sistemazione e  il contributo  straordinario procapite,  di
          cui  all'art. 5  della legge 26   dicembre 1981,   n.  763,
          sono  elevati rispettivamente  a L.  4.000.000 una tantum e
          a L. 40.000 giornaliere per un periodo massimo di sei mesi.
            2.    La  dichiarazione   prevista   dall'art. 9,   comma
          secondo,  della legge 26 dicembre 1981, n. 763, deve essere
          resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata
          ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390".
            "Art.  8 (Reinsediamento). - 1. Una indennita' una tantum
          di  importo  pari  a  quella  prevista  dall'art.    2   e'
          corrisposta  dal  Ministro degli affari esteri ai  profughi
          ai fini del loro  reinsediamento nel Paese di  provenienza,
          ove   questo   avvenga entro    sessanta    giorni    dalla
          cessazione    dello  stato    di    necessita'  e    previo
          accertamento   della permanenza      dello    stato      di
          bisogno   da   parte  del   Ministero dell'interno. In tale
          caso il Ministero degli affari  esteri ne cura il rientro a
          proprie spese dai luoghi di attuale dimora".