Art. 2. Provvidenze per i profughi 1. Le disposizioni relative alle provvidenze in favore dei profughi, stabilite dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata ed integrata dagli articoli 2 e 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, e successivamente dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, sono prorogate fino al 31 dicembre 2000. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 5 della legge n. 763/1981 (Normativa organica per i profughi) e' il seguente: "Art. 5 (Indennita' di sistemazione e contributo alloggiativo). - Ai profughi di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 1 spetta una indennita' di L. 500.000 pro capite. L'indennita' e' corrisposta dalla prefettura nella cui circoscrizione e' avvenuto il rimpatrio o da quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire al residenza. L'indennita' non e' dovuta nel caso in cui la residenza in Italia sia stata stabilita oltre tre mesi dalla data di partenza dal Paese di provenienza, indicata nell'attestato consolare di rimpatrio ne' e' dovuta quando la indennita' venga richiesta dai profughi oltre tre mesi dall'inizio della residenza o dalla data di nascita dei figli nati in Italia. Ai profughi che ne facciano richiesta e' concesso, ai sensi del successivo art. 9, un contributo straordinario pro capite di L. 8.000 giornaliere per quarantacinque giorni, da erogare in unica soluzione, per la loro iniziale ed autonoma sistemazione. L'indennita' di cui al primo comma ed il contributo straordinario di cui al quarto comma sono annualmente aggiornati in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operatori ed impiegati relativamente all'anno precedente, mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla prefettura e localizzati presso la sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso qualsiasi ufficio postale, a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni". - Il testo degli articoli 2 e 8 della legge n. 344/1994 (Provvedimenti a favore dei profughi italiani) e', rispettivamente, il seguente: "Art. 2 (Provvidenze economiche). - 1. L'indennita' di sistemazione e il contributo straordinario procapite, di cui all'art. 5 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, sono elevati rispettivamente a L. 4.000.000 una tantum e a L. 40.000 giornaliere per un periodo massimo di sei mesi. 2. La dichiarazione prevista dall'art. 9, comma secondo, della legge 26 dicembre 1981, n. 763, deve essere resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390". "Art. 8 (Reinsediamento). - 1. Una indennita' una tantum di importo pari a quella prevista dall'art. 2 e' corrisposta dal Ministro degli affari esteri ai profughi ai fini del loro reinsediamento nel Paese di provenienza, ove questo avvenga entro sessanta giorni dalla cessazione dello stato di necessita' e previo accertamento della permanenza dello stato di bisogno da parte del Ministero dell'interno. In tale caso il Ministero degli affari esteri ne cura il rientro a proprie spese dai luoghi di attuale dimora".