Art. 3.
                 Interventi a favore della minoranza
              italiana in Slovenia e in Croazia e della
                     minoranza slovena in Italia
  1. Le  disposizioni di cui  ai commi 1  e 2 dell'articolo  14 della
legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2000.
A tale  scopo e' autorizzata,  per ciascuno  degli anni 1998,  1999 e
2000, la  spesa di lire  8.000 milioni  per lo stanziamento  a favore
della minoranza slovena in Italia, di cui al comma 1 dell'articolo 14
della citata  legge n. 19  del 1991, e di  lire 8.000 milioni  per lo
stanziamento  a favore  della  minoranza italiana  in  Slovenia e  in
Croazia, di cui al comma 2 del medesimo articolo 14.
  2. Lo stanziamento a favore  della minoranza italiana in Slovenia e
Croazia, di cui al comma 2  dell'articolo 14 della citata legge n. 19
del 1991, sara'  utilizzato mediante convenzione da  stipulare tra il
Ministero  degli affari  esteri,  l'Unione  italiana e  l'Universita'
popolare di Trieste, sentito il  parere, da esprimere entro 45 giorni
dalla richiesta del Ministero  degli affari esteri, della Federazione
delle  associazioni  degli  esuli  istriani,  fiumani  e  dalmati,  o
comunque   delle   singole   associazioni.  Detto   stanziamento   e'
finalizzato alla  realizzazione di interventi ed  attivita', indicati
dall'Unione italiana in collaborazione  con la regione Friuli-Venezia
Giulia,    da    attuarsi    nel   campo    scolastico,    culturale,
dell'informazione, nonche' socioeconomico, fino  ad un massimo del 20
per cento dello stanziamento annuo previsto.
 
           Nota all'art. 3:
            - Si  trascrive il testo  dell'art. 14 della  legge n. 19
          del  1991  riguardante    lo   sviluppo    delle  attivita'
          economiche  e   della cooperazione   internazionale   delle
          regioni  Friuli-Venezia  Giulia, della provincia di Bolzano
          e delle aree limitrofe:
            "Art.  14.  - 1. In attesa dell'approvazione di una legge
          organica di tutela della minoranza slovena in Italia,  alla
          regione  Friuli-Venezia Giulia e' assegnato, per il periodo
          1991-1993, un contributo speciale di lire 24  miliardi,  in
          ragione     di  lire  8  miliardi  per  ciascun  anno,  per
          sostenere  iniziative culturali  ed  artistiche   a  favore
          della  minoranza    slovena in   Italia. A   tal   fine, la
          regione  consulta     le  istituzioni,  anche   di   natura
          associativa della minoranza slovena.
            2.  In    attesa dell'approvazione di   una legge per gli
          interventi  a  favore  delle    popolazioni  italiane    in
          Jugoslavia,  e'   autorizzata la spesa di lire  12 miliardi
          per ciascun anno da  iscrivere in apposito  capitolo  dello
          stato  di previsione del Ministero degli affari esteri, per
          le  attivita'  in  favore  della  minoranza   italiana   in
          Jugoslavia, da svolgersi  anche  in  collaborazione con  la
          regione    Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed
          enti".