Art. 4.
                        Copertura finanziaria
  1. Al complessivo onere di lire 16.950 milioni per l'anno 1998 e di
lire 16.600 milioni per ciascuno degli  anni 1999 e 2000, si provvede
mediante  corrispondente riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai
fini  del  bilancio   triennale  1998-2000,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale di base  di parte corrente "Fondo  speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica per  l'anno  finanziario  1998, allo  scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 8.950 milioni nel 1998, 8.600
milioni nel 1999 e 8.600  milioni nel 2000, l'accantonamento relativo
al Ministero degli  affari esteri e, quanto a lire  8.000 milioni per
ciascun anno del triennio, l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  2.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.