ART. 3.
                      (Pubblicazione di avviso
                   per l'attuazione di direttive).
    1.  All'articolo  10  del  testo  unico  delle disposizioni sulla
promulgazione   delle   leggi,   sulla  emanazione  dei  decreti  del
Presidente  della  Repubblica  e  sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  28 dicembre 1985, n. 1092, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "3-ter.   Al   fine   di  agevolare  la  conoscenza  delle  norme
comunitarie destinate ad incidere sulle disposizioni dell'ordinamento
nazionale,  la  Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, per
la  pubblicazione,  a  titolo informativo, nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale il giorno della scadenza del termine per l'attuazione
di  ogni  direttiva  delle Comunita' europee, un avviso contenente il
numero  di  ciascuna  direttiva,  il  suo  oggetto, gli estremi della
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
nella   Gazzetta   Ufficiale   delle   Comunita'   europee,   nonche'
l'indicazione delle norme adottate per la sua attuazione".