ART. 36.
           (Norme per il mercato dell'energia elettrica).
    1.   Al  fine  di  promuovere  la  liberalizzazione  del  settore
energetico,  il  Governo  e' delegato ad emanare, entro un anno dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi,   per   dare  attuazione  alla  direttiva  96/92/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  recante  norme comuni per il
mercato    interno    per    l'energia    elettrica,   e   ridefinire
conseguentemente  tutti  gli  aspetti rilevanti del sistema elettrico
nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  prevedere  che  la  liberalizzazione  del mercato avvenga nel
quadro  di  regole  che  garantiscano  lo  svolgimento  del  servizio
pubblico,  l'universalita',  la qualita' e la sicurezza del medesimo,
in particolare con l'applicazione al mercato dei clienti vincolati di
una  tariffa unica nazionale e l'istituzione dell'acquirente unico al
fine  di  garantire  la  disponibilita'  della  capacita'  produttiva
necessaria,  la  gestione  dei  contratti,  la fornitura e la tariffa
unica;
    b)  prevedere che il gestore della rete di trasmissione sia anche
il  dispacciatore,  garantendo  sia  la funzione pubblicistica sia la
neutralita'   di  tale  servizio  al  fine  di  assicurare  l'accesso
paritario a tutti gli utilizzatori;
    c)   attribuire  al  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  sentiti  il  Ministro del commercio con l'estero e
l'Autorita'  per l'energia elettrica ed il gas, la responsabilita' di
salvaguardare   la   sicurezza   e   l'economicita'  del  sistema  di
generazione  elettrica  nazionale  per  quanto  riguarda l'utilizzo e
l'approvvigionamento  delle  fonti energetiche primarie, operando per
ridurre  la vulnerabilita' complessiva del sistema stesso; a tal fine
individuare  gli strumenti operativi atti ad influenzare l'evoluzione
coerente del sistema di generazione nazionale;
    d)   favorire   nell'ambito  della  distribuzione,  laddove  sono
attualmente  presenti piu' soggetti operanti nello stesso territorio,
iniziative  che, in base a criteri di massima trasparenza, attraverso
normali   regole   di   mercato   portino   alla  loro  aggregazione,
valorizzando le imprese degli enti locali;
    e)  incentivare, attraverso un'adeguata politica di sostegno e di
stimolo,  l'uso  delle energie rinnovabili e il risparmio energetico,
anche con l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO2;
    f)  definire  le misure per assicurare condizioni di reciprocita'
nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, in relazione al
grado  di  apertura  dei loro mercati, anche al fine di assicurare la
parita'  competitiva  sul  mercato  europeo  delle aziende elettriche
italiane e dell'industria dell'indotto;
    g)  collocare la liberalizzazione del mercato elettrico nazionale
nell'ottica   dell'integrazione   europea   dei   mercati   nazionali
dell'energia   elettrica   prevista   dalla   direttiva  comunitaria,
finalizzando  i decreti legislativi anche all'obiettivo di facilitare
la transizione dell'industria nazionale ai nuovi assetti europei.