ART. 36. (Norme per il mercato dell'energia elettrica). 1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del settore energetico, il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che la liberalizzazione del mercato avvenga nel quadro di regole che garantiscano lo svolgimento del servizio pubblico, l'universalita', la qualita' e la sicurezza del medesimo, in particolare con l'applicazione al mercato dei clienti vincolati di una tariffa unica nazionale e l'istituzione dell'acquirente unico al fine di garantire la disponibilita' della capacita' produttiva necessaria, la gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa unica; b) prevedere che il gestore della rete di trasmissione sia anche il dispacciatore, garantendo sia la funzione pubblicistica sia la neutralita' di tale servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori; c) attribuire al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, la responsabilita' di salvaguardare la sicurezza e l'economicita' del sistema di generazione elettrica nazionale per quanto riguarda l'utilizzo e l'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, operando per ridurre la vulnerabilita' complessiva del sistema stesso; a tal fine individuare gli strumenti operativi atti ad influenzare l'evoluzione coerente del sistema di generazione nazionale; d) favorire nell'ambito della distribuzione, laddove sono attualmente presenti piu' soggetti operanti nello stesso territorio, iniziative che, in base a criteri di massima trasparenza, attraverso normali regole di mercato portino alla loro aggregazione, valorizzando le imprese degli enti locali; e) incentivare, attraverso un'adeguata politica di sostegno e di stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico, anche con l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO2; f) definire le misure per assicurare condizioni di reciprocita' nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, in relazione al grado di apertura dei loro mercati, anche al fine di assicurare la parita' competitiva sul mercato europeo delle aziende elettriche italiane e dell'industria dell'indotto; g) collocare la liberalizzazione del mercato elettrico nazionale nell'ottica dell'integrazione europea dei mercati nazionali dell'energia elettrica prevista dalla direttiva comunitaria, finalizzando i decreti legislativi anche all'obiettivo di facilitare la transizione dell'industria nazionale ai nuovi assetti europei.