Art. 3.
  1. La presente legge entra in  vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 16 aprile 1998
   Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle
          funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi
                 dell'articolo 86 della Costituzione
                               MANCINO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Dini, Ministro degli affari esteri
 Visto, il Guardasigilli: Flick