(Allegato)
              Parte di provvedimento in formato grafico

                        TRADUZIONE UFFICIOSA 
della Nota Verbale n. 63 del 21 maggio 1996 dall'Ambasciata 
Britannica al Ministro Lamberto Dini 
    Signor Ministro, 
    ho l'onore  di  fare  riferimento  agli  articoli  11  (4)  e  VI
dell'Accordo Culturale del 28 novembre 1951 tra il Governo del  Regno
Unito di Gran Bretagna e  l'Irlanda  del  Nord  e  il  Governo  della
Repubblica Italiana, nonche' ai colloqui tenutisi a Roma, il 21 e  22
febbraio 1996 da parte del gruppo misto di  esperti  italo-britannici
riunitosi per l'esame della questione del riconoscimento ai fini 
dell'immatricolazione 
    alle Universita' e Istituti di Istruzione Superiore italiani, dei
titoli di studio  rilasciati  agli  studenti  italiani  delle  scuole
britanniche: "St. George's English School" di Roma, "The New  School"
di Roma e "Sir James Henderson School" di Milano (di seguito definite
"scuole britanniche"). 
    Ho  l'onore  di  comunicarLe  che  il  mio  Governo,  preso  atto
dell'autonomia  delle  Universta'  italiane,  accetta   le   seguenti
conclusioni raggiunte dal predetto gruppo misto di esperti: 
    1) Le  Universita'  italiane  e  britanniche,  nell'ambito  della
propria autonomia, decidono circa l'accettabilita' delle  domande  di
immatricolazione rispettivamente presentate dagli  studenti  italiani
in possesso di titoli conseguiti presso  le  "Scuole  britanniche"  e
dagli studenti in possesso di diploma di Maturita' italiano. 
    2)  Gli  studenti  italiani  delle  "Scuole  britanniche"  -  per
presentare la candidatura all'immatricolazione presso le  Universita'
italiane - devono aver superato gli esami O.C.S.E./O.C.E.  in  almeno
sei materie, di cui almeno due di  livello  "A"  attinenti  al  corso
universitario prescelto, nonche' un esame orale e scritto di lingua e
culture italiana. 
    3) Tra i corsi tenuti  dalle  "Scuole  Britanniche"  e'  compreso
dall'anno scolastico 1995/96 il corso quadriennale, obbligatorio  per
gli alunni  italiani,  di  lingua  e  cultura  italiana  preparatorio
all'esame di cui al punto 2), da svolgersi per un  totale  di  cinque
ore settimanali secondo il programma stabilito  dal  Ministero  della
Pubblica Istruzione italiano. 
    4) Lo  svolgimento  di  detto  programma  e'  affidato  dall'anno
scolastico 1996/97 ad insegnanti di madre lingua italiana,  designati
d'intesa tra il Ministero della Pubblica  Istruzione  italiano  ed  i
responsabili delle "Scuole britanniche". 
    5) Per l'esame scritto e orale di lingua e  cultura  italiana  di
cui al punto 2) e' costituita, dall'anno scolastico  1995/96,  presso
ogni "scuola britannica"  una  commissione  d'esame  composta  da  un
rappresentante  nominato  dal  Ministero  della  Pubblica  Istruzione
italiano con funzioni  di  Presidente;  di  un  rappresentante  della
"Scuola britannica"; e da un docente del corso di  lingua  e  cultura
italiana. Le spese relative al Presidente della  Commissione  sono  a
carico delle singole "scuole britanniche". 
    6) Il Ministero  della  Pubblica  Istruzione  italiano  effettua,
dall'anno scolastico  1996/97,  ispezioni  periodiche  nelle  "Scuole
britanniche" allo  scopo  di  accertare  l'adeguato  svolgimento  del
programma di lingua e culture italiana. 
    7) Nella fase di transizione  (1996-98)  la  prova  di  lingua  e
cultura italiana vertera'  sul  programma  dell'ultimo  anno  per  la
sessione di esami del 1996, sul programma degli ultimi due anni nella
sessione del 1997 e su quello degli ultimi tre  anni  nella  sessione
del 1998. 
    8) Nel  periodo  precedente  l'entrata  in  vigore  del  presente
Scambio di Note, a partire dall'anno  accademico  1996/97,  la  Parte
italiana   consente   alle   Universita'   italiane   con    apposito
provvedimento di decidere  circa  l'eccitabilita'  delle  domande  di
immatricolazione degli studenti italiani delle  "Scuole  britanniche"
che abbiano superato gli esami previsti in base alla presente Nota 
alle condizioni in essa indicate 
    9) Le disposizioni  di  cui  all'Articolo  192  (3)  del  Decreto
Legislativo N. 297 del 16 aprile 1994  si  applica  agli  alunni  sia
italiani  sia  stranieri  delle  classi  intermedie   delle   "scuole
britanniche"  che  intendono  proseguire  gli  studi  presso   scuole
italiane di istruzione secondaria. 
    Entrambi  i  Governi  trasmetteranno  alle  Universita'  ed  agli
Istituti di Istruzione Superiore dei rispettivi Paesi  il  testo  del
presente Scambio di Note, in armonia con la legislazione nazionale  e
con  l'art.  1,  punto   4   della   Convenzione   europea   relativa
all'equipollenza dei  diplomi  che  danno  accesso  alle  Universita'
sottoscritta a Parigi l'11 dicembre 1953. 
    Ogni  emendamento  e/o  aggiunta  proposti  da   ciascuna   Parte
relativamente ai punti da 2 a 4 del presente Scambio di Note  saranno
decisi da un gruppo misto di esperti convocato  attraverso  i  canali
diplomatici ed entreranno immediatamente in vigore. 
    Le disposizioni previste dal presente Scambio  di  Note  potranno
essere riviste dopo tre anni dall'entrata in vigore dello  stesso  su
richiesta di una delle Parti. 
    Qualora il Suo Governo concordi con quanto precede, ho l'onore di
proporLe che  la  presente  Nota  e  la  Sua  risposta  costituiscano
un'intesa tra i nostri due Governi, la quale entrera' in vigore dalla
data in cui  i  due  Governi  si  saranno  reciprocamente  notificato
l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure interne. 
    Le prego di accettare, Eccellenza, i sensi della  mia  piu'  alta
considerazione. 
    (Firmato - Patrick Fairweather, Ambasciatore di Sua Maesta') 
 

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