Art. 10. 
                          Ritiro dal mercato 
  1.  Qualora  sia  constatato  che  gli  apparecchi,  i  sistemi  di
protezione e i dispositivi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  pur
accompagnati  dalla  dichiarazione  di  conformita'   ed   utilizzati
conformemente alla loro destinazione, rischiano  di  pregiudicare  la
sicurezza delle persone, degli  animali  domestici  o  dei  beni,  il
Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  previa
verifica dell'esistenza dei rischi  segnalati,  ne  ordina,a  cura  e
spese del fabbricante o  del  suo  mandatario  stabilito  nell'Unione
europea,  il  ritiro  temporaneo  dal  mercato  ed  il   divieto   di
utilizzazione. Il presente comma si applica, altresi',  nel  caso  in
cui il ritardo  nell'effettuazione  dei  controlli  sia  dovuto  alla
violazione  degli  obblighi  di  tenuta  della  documentazione  e  di
collaborazione degli interessati. 
  2. I provvedimenti adottati ai sensi  del  presente  articolo  sono
motivati e notificati all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di
ricorso e del termine entro cui e' possibile ricorrere.