Art. 10. Ritiro dal mercato 1. Qualora sia constatato che gli apparecchi, i sistemi di protezione e i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, pur accompagnati dalla dichiarazione di conformita' ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina,a cura e spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea, il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione. Il presente comma si applica, altresi', nel caso in cui il ritardo nell'effettuazione dei controlli sia dovuto alla violazione degli obblighi di tenuta della documentazione e di collaborazione degli interessati. 2. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono motivati e notificati all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso e del termine entro cui e' possibile ricorrere.