Art. 3. Presunzione di conformita' 1. Si considerano conformi alle disposizioni del presente regolamento, comprese le procedure di valutazione della conformita' prevista dall'articolo 6: a) gli apparecchi e sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, corredati dell'attestazione CE di conformita' di cui all'allegato X e muniti della marcatura CE prevista dall'articolo 5; b) i componenti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), corredati dell'attestazione di conformita' prevista dall'articolo 6, comma 3. 2. Si presumono conformi ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, gli apparecchi, i sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, fabbricati in conformita' alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. 3. I riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate sono pubblicati, con decreto del Ministro dell'in dustria, del commercio e dell'artigianato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. In mancanza di norme armonizzate, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate le norme e le specifiche tecniche esistenti che rilevano ai fini della sussistenza dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato II.