Art. 3. 
                      Presunzione di conformita' 
  1.  Si  considerano  conformi  alle   disposizioni   del   presente
regolamento, comprese le procedure di valutazione  della  conformita'
prevista dall'articolo 6: 
  a) gli apparecchi e sistemi di protezione ed i dispositivi  di  cui
all'articolo  1,  comma  2,   corredati   dell'attestazione   CE   di
conformita' di  cui  all'allegato  X  e  muniti  della  marcatura  CE
prevista dall'articolo 5; 
  b) i componenti  di  cui  all'articolo  1,  comma  5,  lettera  c),
corredati dell'attestazione di conformita' prevista dall'articolo  6,
comma 3. 
  2. Si presumono conformi ai requisiti di cui all'articolo 2,  comma
2, gli apparecchi, i sistemi di protezione ed i  dispositivi  di  cui
all'articolo  1,  comma  2,  fabbricati  in  conformita'  alle  norme
nazionali che recepiscono le norme  armonizzate,  i  cui  riferimenti
sono  stati  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee. 
  3. I riferimenti delle norme nazionali  che  recepiscono  le  norme
armonizzate  sono  pubblicati,  con  decreto  del  Ministro   dell'in
dustria, del commercio e dell'artigianato, nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  4. In mancanza di  norme  armonizzate,  con  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro dell'interno, sono individuate  le  norme  e  le  specifiche
tecniche  esistenti  che  rilevano  ai  fini  della  sussistenza  dei
requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato II.