Art. 5. 
                     Marcatura CE di conformita' 
  1. La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali  CE,
secondo il modello di cui all'allegato X. La marcatura CE e'  seguita
dal  numero  di  identificazione  dell'organismo  notificato  qualora
quest'ultimo intervenga nella fase di controllo della produzione. 
  2. La marcatura CE deve essere apposta su  apparecchi,  sistemi  di
protezione e dispositivi di cui all'articolo  1,  comma  2,  in  modo
chiaro, visibile, leggibile ed indelebile unitamente alle indicazioni
previste al punto 1.0.5. dell'allegato II. 
  3. E' vietato apporre sugli apparecchi, sui sistemi di protezione e
sui dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, marcature che possono
indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo  grafico
della marcatura CE. Su detti  apparecchi,  sistemi  di  protezione  e
dispositivi puo' essere apposta ogni altra  marcatura,  purche'  essa
non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.