Art. 6. Procedure di valutazione della conformita' 1. Ai fini dell'apposizione della marcatura CE, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea deve per i sistemi di protezione di cui all'articolo 1, comma 1, compresi i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, seguire le seguenti procedure : a) Per il gruppo di apparecchi I categoria M1 e gruppo di apparecchi II categoria 1: procedura di esame CE del tipo di cui all'allegato III unitamente alla procedura relativa alla garanzia qualita' produzione di cui all'allegato IV oppure alla procedura relativa alla verifica su prodotto di cui all'allegato V; oppure: procedura relativa alla verifica CE di un unico prodotto di cui all'allegato IX. b) Per il gruppo di apparecchi I categoria M2 e gruppo di apparecchi II categoria 2, motori a combustione interna ed apparecchi elettrici: procedura di esame CE del tipo di cui all'allegato III unitamente alla procedura relativa alla conformita' al tipo di cui all'allegato VI, oppure alla procedura relativa alla garanzia di qualita' dei prodotti di cui all'allegato VII; oppure: procedura di verifica CE di un unico prodotto di cui all'allegato IX. c) Per il gruppo di apparecchi I categoria M2 e gruppo di apparecchi II categoria 2, apparecchi non contemplati alla lettera b): procedura relativa al controllo di fabbricazione interno di cui all'allegato VIII con trasmissione della documentazione prevista al paragrafo 3 dell'allegato VIII ad un organismo notificato, che ha l'obbligo di conservare la stessa e dare avviso dell'avvenuto ricevimento; oppure: procedura di verifica CE di un unico prodotto di cui all'allegato IX. d) Per il gruppo di apparecchi II categoria 3: procedura relativa al controllo di fabbricazione interno di cui all'allegato VIII. 2. Per i sistemi di protezione a funzione autonoma, la conformita' deve essere stabilita a norma del comma 1, lettera a). 3. Le procedure di cui al comma 1 si applicano ai componenti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), ad eccezione dell'apposizione della marcatura CE. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea rilasciano un attestato scritto di conformita', specificando le caratteristiche dei componenti e le condizioni di incorporamento in un apparecchio o sistema di protezione che contribuiscono al rispetto dei requisiti essenziali applicabili agli apparecchi o sistemi di protezione completi. 4. Al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.2.7, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea puo', per l'apposizione della marcatura CE, applicare la procedura relativa al controllo di fabbricazione interno di cui all'allegato VIII. 5. In deroga ai commi 1, 2, 3 e 4, qualora non siano state eseguite le procedure previste nei predetti commi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', sentito il Ministero dell'interno, su richiesta congruamente motivata, autorizzare temporaneamente la commercializzazione e la messa in servizio degli apparecchi, dei sistemi di protezione e dei singoli dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, a condizione che il relativo impiego soddisfi esigenze di protezione e a condizione che le medesime esigenze non possano essere soddisfatte ricorrendo all'uso di apparecchi o sistemi di protezione gia' autorizzati con le procedure previste ai commi 1, 2, 3 e 4. 6. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere redatti in lingua italiana, oppure in una lingua accettata dall'organismo notificato.