Art. 6. 
              Procedure di valutazione della conformita' 
  1. Ai fini dell'apposizione della marcatura CE, il fabbricante o il
suo mandatario stabilito nell'Unione europea deve per  i  sistemi  di
protezione di cui all'articolo 1, comma 1, compresi i dispositivi  di
cui all'articolo 1, comma 2, seguire le seguenti procedure : 
  a) Per  il  gruppo  di  apparecchi  I  categoria  M1  e  gruppo  di
apparecchi II categoria 1: 
  procedura di esame CE del tipo di cui all'allegato  III  unitamente
alla procedura relativa alla  garanzia  qualita'  produzione  di  cui
all'allegato IV oppure  alla  procedura  relativa  alla  verifica  su
prodotto di cui all'allegato V; 
oppure: 
  procedura relativa alla verifica CE di un  unico  prodotto  di  cui
all'allegato IX. 
  b) Per  il  gruppo  di  apparecchi  I  categoria  M2  e  gruppo  di
apparecchi II categoria 2, motori a combustione interna ed apparecchi
elettrici: 
  procedura di esame CE del tipo di cui all'allegato  III  unitamente
alla procedura relativa alla conformita' al tipo di cui  all'allegato
VI, oppure alla procedura relativa  alla  garanzia  di  qualita'  dei
prodotti di cui all'allegato VII; 
oppure: 
  procedura di verifica CE di un unico prodotto di  cui  all'allegato
IX. 
  c) Per  il  gruppo  di  apparecchi  I  categoria  M2  e  gruppo  di
apparecchi II categoria 2, apparecchi non  contemplati  alla  lettera
b): 
  procedura relativa al controllo di  fabbricazione  interno  di  cui
all'allegato VIII con trasmissione della documentazione  prevista  al
paragrafo 3 dell'allegato VIII ad un  organismo  notificato,  che  ha
l'obbligo  di  conservare  la  stessa  e  dare  avviso  dell'avvenuto
ricevimento; 
oppure: 
  procedura di verifica CE di un unico prodotto di  cui  all'allegato
IX. 
    d) Per il gruppo di apparecchi II categoria 3: 
  procedura relativa al controllo di  fabbricazione  interno  di  cui
all'allegato VIII. 
  2. Per i sistemi di protezione a funzione autonoma, la  conformita'
deve essere stabilita a norma del comma 1, lettera a). 
  3. Le procedure di cui al comma 1 si applicano ai componenti di cui
all'articolo 1, comma 5, lettera c),  ad  eccezione  dell'apposizione
della marcatura CE. Il fabbricante  o  il  suo  mandatario  stabilito
nell'Unione europea rilasciano un attestato scritto  di  conformita',
specificando le caratteristiche dei componenti  e  le  condizioni  di
incorporamento  in  un  apparecchio  o  sistema  di  protezione   che
contribuiscono al rispetto dei requisiti essenziali applicabili  agli
apparecchi o sistemi di protezione completi. 
  4.  Al  fine  di  soddisfare  le  esigenze  di  sicurezza  di   cui
all'allegato II, punto 1.2.7, il  fabbricante  o  il  suo  mandatario
stabilito nell'Unione europea puo', per l'apposizione della marcatura
CE, applicare la procedura relativa  al  controllo  di  fabbricazione
interno di cui all'allegato VIII. 
  5. In deroga ai commi 1, 2, 3 e 4, qualora non siano state eseguite
le   procedure   previste   nei   predetti   commi,   il    Ministero
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  puo',  sentito  il
Ministero   dell'interno,   su   richiesta   congruamente   motivata,
autorizzare temporaneamente la  commercializzazione  e  la  messa  in
servizio degli apparecchi, dei sistemi di protezione  e  dei  singoli
dispositivi di cui all'articolo 1,  comma  2,  a  condizione  che  il
relativo impiego soddisfi esigenze di protezione e a  condizione  che
le  medesime  esigenze  non  possano  essere  soddisfatte  ricorrendo
all'uso di apparecchi o sistemi di protezione gia' autorizzati con le
procedure previste ai commi 1, 2, 3 e 4. 
  6. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure  di  cui
ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere  redatti  in  lingua  italiana,
oppure in una lingua accettata dall'organismo notificato.