Art. 7. Disposizioni comuni per la marcatura CE e per le attestazioni di conformita' 1. Qualora gli apparecchi, i sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, siano disciplinati da altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima puo' essere apposta solo se il predetto materiale e' conforme anche a tali direttive. 2. Nel caso in cui il fabbricante abbia facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio previsto dalle direttive di cui al comma 1, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso i riferimenti alle direttive comunitarie applicate devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione che accompagnano tali apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi. 3. Gli organismi nazionali autorizzati trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli el enchi delle attestazioni di conformita' rilasciate, nonche' le eventuali revoche delle stesse. 4. In caso di diniego dell'attestazione di conformita' da parte di uno degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 7, l'interessato puo' richiedere il riesame dell'istanza di attestazione di conformita' al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede entro sessanta giorni dalla richiesta suddetta.