Art. 7. 
Disposizioni comuni per la marcatura CE  e  per  le  attestazioni  di
                             conformita' 
  1. Qualora gli apparecchi, i sistemi di protezione ed i dispositivi
di cui all'articolo 1, comma 2, siano disciplinati da altre direttive
comunitarie relative ad aspetti diversi che  prevedono  l'apposizione
della marcatura CE, quest'ultima  puo'  essere  apposta  solo  se  il
predetto materiale e' conforme anche a tali direttive. 
  2. Nel caso in cui il fabbricante abbia facolta'  di  scegliere  il
regime da applicare durante un  periodo  transitorio  previsto  dalle
direttive di  cui  al  comma  1,  la  marcatura  CE  indica  che  gli
apparecchi  soddisfano  soltanto  le  disposizioni  delle   direttive
applicate dal fabbricante. In tal caso i riferimenti  alle  direttive
comunitarie applicate devono essere riportati  nei  documenti,  nelle
avvertenze  o  nei  fogli  di  istruzione   che   accompagnano   tali
apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi. 
  3. Gli organismi nazionali  autorizzati  trasmettono  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli el  enchi  delle
attestazioni di conformita' rilasciate, nonche' le eventuali  revoche
delle stesse. 
  4. In caso di diniego dell'attestazione di conformita' da parte  di
uno degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 7,  l'interessato
puo'  richiedere  il  riesame   dell'istanza   di   attestazione   di
conformita'   al   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato che provvede entro sessanta giorni  dalla  richiesta
suddetta.