Art. 8. 
                     Organismi di certificazione 
  1.  Possono  essere  autorizzati  ad  espletare  le  procedure   di
valutazione di conformita' di cui  all'articolo  6,  i  soggetti  che
soddisfano  i   requisiti   fissati   con   decreto   del   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Fino all'entrata in
vigore del decreto ministeriale, da adottarsi  entro  novanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento,  i  requisiti  e  le
prescrizioni  procedimentali  sono  fissati,  rispettivamente,  negli
allegati XI e XII. 
  2. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  che  provvede  alla
relativa   istruttoria    ed    alla    verifica    dei    requisiti.
L'autorizzazione,  rilasciata  dal  Ministero   dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato entro  novanta  giorni  dalla  ricezione
dell'istanza, indica i compiti  specifici  attribuiti  all'organismo.
Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende negata. 
  3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e puo'
essere rinnovata. L'autorizzazione e' revocata ove i requisiti di cui
al comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate  gravi
o reiterate irregolarita' da parte dell'organismo autorizzato. 
  4. Il Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato
vigila sull'attivita' degli organismi autorizzati e  per  il  tramite
del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione  europea
e  agli  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  l'elenco   degli
organismi autorizzati ad espletare le procedure di certificazione  ed
ogni successiva variazione.