Art. 9. V i g i l a n z a 1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento e' demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Al fine di verificare la conformit a' degli apparecchi alle prescrizioni del presente regolamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici. 3. Gli accertamenti relativi ai prodotti immessi in commercio possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti o presso gli installatori; a tal fine e' consentito: a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti; b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento; c) il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per l'esecuzione di esami e prove. 4. Per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' avvalersi di organismi tecnici dello Stato o di laboratori conformi alle norme della serie EN 45000, diversi da quelli di cui all'articolo 8, specificatamente autorizzati con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza e di verifica, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea predispone e mantiene a disposizione degli organi di vigilanza la documentazione prevista dagli allegati al presente regolamento, per il periodo di tempo previsto dagli allegati stessi. 6. Ogni constatazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato della non conformita' degli apparecchi e dei sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva di cui all'articolo 1 alle disposizioni del presente regolamento comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario l'obbligo di far cessare l'infrazione. 7. L'amministrazione vigilante, quando accerta la non conformita' al presente regolamento degli apparecchi, dei sistemi di protezione e dei dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ordina al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o al responsabile d ell'immissione in commercio di adottare tutte le misure idonee a far venir meno la situazione di infrazione fissando un termine non superiore a trenta giorni. 8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ordina l'immediato ritiro dal commercio degli apparecchi e sistemi di protezione di cui all'articolo 1 del presente regolamento, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine. 9. Nel caso in cui l'infrazione continui, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal commercio, a spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o del responsabile dell'immissione in commercio.