Art. 9. 
                          V i g i l a n z a 
  1. La  vigilanza  sull'applicazione  del  presente  regolamento  e'
demandata   al   Ministero   dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato. 
  2. Al fine di verificare la  conformit  a'  degli  apparecchi  alle
prescrizioni del presente regolamento, il  Ministero  dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  dispone  verifiche  e  controlli
mediante i propri uffici centrali o periferici. 
  3. Gli accertamenti  relativi  ai  prodotti  immessi  in  commercio
possono essere effettuati, anche con metodo  a  campione,  presso  il
produttore, i depositi sussidiari del produttore,  i  grossisti,  gli
importatori, i commercianti o presso gli installatori; a tal fine  e'
consentito: 
  a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di  immagazzinamento  dei
prodotti; 
  b)   l'acquisizione   di   tutte   le    informazioni    necessarie
all'accertamento; 
  c) il prelievo  temporaneo  e  a  titolo  gratuito  di  un  singolo
campione per l'esecuzione di esami e prove. 
  4. Per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche il  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  puo'  avvalersi  di
organismi tecnici dello Stato o di  laboratori  conformi  alle  norme
della serie EN 45000,  diversi  da  quelli  di  cui  all'articolo  8,
specificatamente  autorizzati   con   provvedimento   del   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  5. Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza e di verifica,  il
fabbricante  o  il  suo  mandatario  stabilito  nell'Unione   europea
predispone e mantiene a disposizione degli  organi  di  vigilanza  la
documentazione prevista dagli allegati al presente  regolamento,  per
il periodo di tempo previsto dagli allegati stessi. 
  6. Ogni constatazione da parte del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato della non conformita' degli apparecchi e
dei sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva di cui all'articolo 1 alle disposizioni  del
presente regolamento comporta per il fabbricante o il suo  mandatario
stabilito  nel  territorio  comunitario  l'obbligo  di  far   cessare
l'infrazione. 
  7. L'amministrazione vigilante, quando accerta la  non  conformita'
al presente regolamento degli apparecchi, dei sistemi di protezione e
dei dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, destinati  ad  essere
utilizzati  in  atmosfera   potenzialmente   esplosiva,   ordina   al
fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio  comunitario
o al responsabile d ell'immissione in commercio di adottare tutte  le
misure idonee a far venir meno la situazione di  infrazione  fissando
un termine non superiore a trenta giorni. 
  8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma  7  il  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  ordina  l'immediato
ritiro dal commercio degli apparecchi e sistemi di protezione di  cui
all'articolo 1 del presente regolamento, a cura e spese del  soggetto
destinatario dell'ordine. 
  9.  Nel  caso  in   cui   l'infrazione   continui,   il   Ministero
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  adotta  le  misure
atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato  o  a
garantire il ritiro dal commercio, a spese del fabbricante o del  suo
mandatario stabilito nel territorio comunitario  o  del  responsabile
dell'immissione in commercio.