(Allegato III)
                                                         Allegato III 
                                         (art. 6, comma 1, lettera a) 
MODULO: ESAME CE DEL TIPO 
1. Questo modulo  descrive  la  parte  della  procedura  con  cui  un
organismo  notificato   accerta   e   dichiara   che   un   esemplare
rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni
della direttiva ad esso relative. 
2. La  domanda  di  esame  CE  del  tipo  dev'essere  presentata  dal
fabbricante o dal suo mandatario  stabilito  nella  Comunita'  ad  un
organismo notificato di sua scelta. 
La domanda deve contenere: 
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e,  qualora  la  domanda  sia
presentata dal  suo  mandatario,  anche  il  nome  e  l'indirizzo  di
quest'ultimo; 
- una dichiarazione scritta  che  la  stessa  domanda  non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
- la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3. 
Il richiedente mette  a  disposizione  dell'organismo  notificato  un
esemplare  rappresentativo  della  produzione  considerata,  qui   di
seguito denominato "tipo". L'organismo notificato puo' chiedere altri
esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario  per  eseguire  il
programma di prove. 
3.  La  documentazione  tecnica  deve  consentire  di   valutare   la
conformita'  del  prodotto  ai  requisiti   della   direttiva;   deve
comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto,
la fabbricazione e il funzionamento del prodotto e  contenere,  nella
misura necessaria ai fini della valutazione: 
- una descrizione generale del tipo; 
- disegni di progettazione e fabbricazione,  nonche'  gli  schemi  di
componenti, sottounita', circuiti, ecc.; 
- la descrizione e le spiegazioni  necessarie  alla  comprensione  di
tali disegni e schemi ed al funzionamento del prodotto; 
- un elenco delle norme di cui all'articolo 3, applicate in  tutto  o
in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare  i
requisiti essenziali qualora non siano state applicate  le  norme  di
cui a detto articolo; 
- i risultati dei calcoli di progetto e degli esami; 
- i rapporti sulle prove effettuate. 
4. L'organismo notificato 
4.1. esamina la documentazione tecnica,  verifica  che  il  tipo  sia
stato fabbricato in conformita' con tale documentazione ed  individua
gli elementi progettati in conformita' delle disposizioni delle norme
di cui all'articolo 3 nonche' gli elementi progettati senza applicare
le disposizioni previste da tali norme; 
4.2. effettua o fa  effettuare  gli  esami  appropriati  e  le  prove
necessarie per verificare se le soluzioni  adottate  dal  fabbricante
soddisfano i requisiti essenziali del regolamento qualora  non  siano
state applicate le norme di cui all'articolo 3; 
4.3. effettua o fa  effettuare  gli  esami  appropriati  e  le  prove
necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso  di
conformarsi   alle   norme   relative,   tali   norme   siano   state
effettivamente applicate; 
4.4. concorda con il richiedente il luogo  in  cui  gli  esami  e  le
necessarie prove devono essere effettuati. 
5. Se il tipo soddisfa le disposizioni del  regolamento,  l'organismo
notificato rilascia un attestato di esame CE del tipo al richiedente.
L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante,  le
conclusioni dell'esame e i dati necessari 
per l'identificazione del tipo approvato. 
All'attestato e' allegato un elenco dei fascicoli significativi della
documentazione tecnica, di cui l'organismo  notificato  conserva  una
copia. 
Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato  di  esame
del tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per 
tale rifiuto e prendere in esame un 
6. Il richiedente  informa  l'organismo  notificato  che  detiene  la
documentazione tecnica relativa all'attestato di esame CE del tipo di
tutte  le  modifiche  all'apparecchio  o  al  sistema  di  protezione
approvato che devono ricevere un'ulteriore approvazione qualora  tali
modifiche possano influire sulla conformita' ai requisiti  essenziali
o modalita' di uso prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione
viene  rilasciata  sotto  forma  di  un  complemento   dell'attestato
originale di esame CE del tipo. 
7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati
le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame CE del  tipo
ed i complementi rilasciati e ritirati. 
8. Gli  altri  organismi  notificati  possono  ottenere  copia  degli
attestati di esame CE del tipo e/o dei loro complementi. Gli allegati
degli attestati sono tenuti  a  disposizione  degli  altri  organismi
notificati. 
9. Il fabbricante o  il  suo  mandatario  stabilito  nella  Comunita'
conserva,  insieme  con  la  documentazione  tecnica,   copia   degli
attestati di esame CE del tipo e  dei  loro  complementi  per  almeno
dieci anni  dall'ultima  data  di  fabbricazione  dell'apparecchio  o
sistema di protezione. 
Nel caso in cui ne'  il  fabbricante  ne'  il  suo  mandatario  siano
stabiliti nella Comunita', l'obbligo  di  tenere  a  disposizione  la
documentazione   tecnica   incombe    alla    persona    responsabile
dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.