(Allegato VII)
                                                         Allegato VII 
                                         (art. 6, comma 1, lettera b) 
MODULO: GARANZIA QUALITA' PRODOTTI 
1. Questo modulo  descrive  la  procedura  con  cui  fabbricante  che
soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 si accerta e dichiara  che  gli
apparecchi sono conformi al tipo oggetto del'attestato  di  esame  CE
del  tipo.  Il  fabbricante  o  il  suo  mandatario  stabilito  nella
Comunita' appone la marcatura CE a ciascun apparecchio e  redige  una
dichiarazione  di  conformita'.   La   marcatura   CE   deve   essere
accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo  notificato
responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4. 
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema qualita'  approvato  per
l'ispezione  finale  e  le  prove  dell'apparecchio  secondo   quanto
specificato  al  paragrafo  3,   e   dev'essere   assoggettato   alla
sorveglianza di cui al paragrafo 4. 
3. Sistema qualita' 
3.1. Il fabbricante presenta una domanda per la valutazione  del  suo
sistema qualita' per gli apparecchi ad un organismo notificato di sua
scelta. 
La domanda deve contenere: 
- tutte le informazioni utili sulla categoria di apparecchi prevista; 
- la documentazione relativa al sistema qualita'; 
- eventualmente, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato
e una copia dell'attestato di esame CE del tipo. 
3.2. Nel  quadro  del  sistema  qualita'  ciascun  apparecchio  viene
esaminato e su di esso vengono effettuate  opportune  prove,  fissate
nelle norme relative di cui all'articolo 3, o prove  equivalenti  per
verificarne la conformita' ai  requisiti  del  regolamento.  Tutti  i
criteri, i requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal  fabbricante
devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto  forma
di misure, procedure  e  istruzioni  scritte.  Questa  documentazione
relativa  al  sistema  qualita'  deve  permettere  un'interpretazione
uniforme di programmi, piani, manuali e documenti aventi attinenza 
con la qualita' 
Detta  documentazione  deve  includere  in  particolare   un'adeguata
descrizione: 
- degli obiettivi di qualita', della struttura  organizzativa,  delle
responsabilita' di gestione e di qualita' del prodotto; 
-  degli  esami  e  delle  prove  che  saranno  effettuati  dopo   la
fabbricazione; 
- dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema qualita'; 
- della documentazione in  materia  di  qualita',  quali  i  rapporti
ispettivi e i dati  sulle  prove,  le  tarature,  le  qualifiche  del
personale, ecc. 
3.3.  L'organismo  notificato  valuta   il   sistema   qualita'   per
determinare se soddisfa i requisiti di cui  al  paragrafo  3.2.  Esso
presume la conformita' a tali  requisiti  dei  sistemi  qualita'  che
soddisfano la corrispondente norma armonizzata. 
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere  presente  almeno
un esperto nella tecnologia produttiva in oggetto.  La  procedura  di
valutazione deve comprendere  una  visita  presso  gli  impianti  del
fabbricante. 
La decisione  viene  notificata  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere le conclusioni dell'esame e la  motivazione  circostanziata
della decisione. 
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare  gli  obblighi  derivanti
dal sistema qualita', ed a fare in modo che esso rimanga adeguato  ed
efficace. 
Il fabbricante o il  suo  mandatario  tengono  informato  l'organismo
notificato che ha approvato il sistema qualita' di qualsiasi previsto
miglioramento del sistema. 
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e  decide  se  il
sistema modificato soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o  se
e' necessaria una seconda valutazione. 
L'organismo notificato comunica la sua decisione al  fabbricante.  La
comunicazione  deve  contenere  le  conclusioni   dell'esame   e   la
motivazione circostanziata della decisione. 
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 
4.1.  L'obiettivo  della  sorveglianza  e'  di   garantire   che   il
fabbricante  soddisfi  tutti  gli  obblighi  derivanti  dal   sistema
qualita' approvato. 
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di  accedere  a
fini ispettivi nei locali di ispezione,  prova  e  deposito  fornendo
tutte le necessarie informazioni, in particolare: 
- la documentazione relativa al sistema qualita'; 
- la documentazione tecnica; 
- altra documentazione in  materia  di  qualita',  quali  i  rapporti
ispettivi e i dati  sulle  prove,  le  tarature,  le  qualifiche  del
personale, ecc. 
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente dei  controlli  per
assicurarsi che  il  fabbricante  mantenga  ed  utilizzi  il  sistema
qualita'  e  fornisce  al  fabbricante  un  rapporto  sul   controllo
effettuato. 
4.4.  L'organismo  notificato  puo'  inoltre  effettuare  visite  non
preannunciate presso il fabbricante. In tale  occasione,  l'organismo
notificato puo' effettuare o fare effettuare,  se  necessario,  prove
per verificare il corretto funzionamento del sistema  qualita';  esso
fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita  e,  se  sono  state
effettuate prove, una relazione di prova. 
5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali  per
almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'apparecchio: 
- la documentazione di cui al paragrafo  3.1,  secondo  comma,  terzo
trattino; 
- gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.4, secondo comma; 
- le decisioni  e  relazioni  dell'organismo  notificato  di  cui  al
paragrafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4. 
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati
le informazioni  riguardanti  le  approvazioni  di  sistemi  qualita'
rilasciate o ritirate.