Allegato VII (art. 6, comma 1, lettera b) MODULO: GARANZIA QUALITA' PRODOTTI 1. Questo modulo descrive la procedura con cui fabbricante che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 si accerta e dichiara che gli apparecchi sono conformi al tipo oggetto del'attestato di esame CE del tipo. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' appone la marcatura CE a ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformita'. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4. 2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema qualita' approvato per l'ispezione finale e le prove dell'apparecchio secondo quanto specificato al paragrafo 3, e dev'essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4. 3. Sistema qualita' 3.1. Il fabbricante presenta una domanda per la valutazione del suo sistema qualita' per gli apparecchi ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - tutte le informazioni utili sulla categoria di apparecchi prevista; - la documentazione relativa al sistema qualita'; - eventualmente, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame CE del tipo. 3.2. Nel quadro del sistema qualita' ciascun apparecchio viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme relative di cui all'articolo 3, o prove equivalenti per verificarne la conformita' ai requisiti del regolamento. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualita' deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti aventi attinenza con la qualita' Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione: - degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle responsabilita' di gestione e di qualita' del prodotto; - degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione; - dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema qualita'; - della documentazione in materia di qualita', quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita' che soddisfano la corrispondente norma armonizzata. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva in oggetto. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualita', ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita' di qualsiasi previsto miglioramento del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se e' necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 4.1. L'obiettivo della sorveglianza e' di garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: - la documentazione relativa al sistema qualita'; - la documentazione tecnica; - altra documentazione in materia di qualita', quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc. 4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente dei controlli per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualita' e fornisce al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato. 4.4. L'organismo notificato puo' inoltre effettuare visite non preannunciate presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato puo' effettuare o fare effettuare, se necessario, prove per verificare il corretto funzionamento del sistema qualita'; esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione di prova. 5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'apparecchio: - la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo comma, terzo trattino; - gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.4, secondo comma; - le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4. 6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualita' rilasciate o ritirate.