Allegato VIII (art. 6, comma 1, lettera c) MODULO: CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO 1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita', che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che gli apparecchi soddisfano i requisiti del regolamento ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' appone la marcatura CE a ciascun apparecchio e redige una dichiarazione scritta di conformita' 2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' la tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'apparecchio. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo mandatario siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario. 3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformita' dell'apparecchio ai requisiti corrispondenti del regolamento; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento dell'apparecchio. Essa contiene: - la descrizione generale dell'apparecchio; - disegni di progettazione e fabbricazione nonche' schemi di componenti, sottounita', circuiti, ecc.; - le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento dell'apparecchio; - un elenco delle norme applicate completamente o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti di sicurezza della presente direttiva qualora non siano state applicate norme; - i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.; - i rapporti sulle prove effettuate. 4. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformita' insieme con la documentazione tecnica. 5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione garantisca la conformita' degli apparecchi alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti del regolamento che ad essi si applicano.