(Allegato VIII)
                                                        Allegato VIII 
                                         (art. 6, comma 1, lettera c) 
MODULO: CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO 
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il  fabbricante  o  il
suo mandatario stabilito nella Comunita', che soddisfa  gli  obblighi
di cui al paragrafo 2, si  accerta  e  dichiara  che  gli  apparecchi
soddisfano i  requisiti  del  regolamento  ad  essi  applicabili.  Il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'  appone  la
marcatura CE a ciascun apparecchio e redige una dichiarazione scritta 
di conformita' 
2. Il fabbricante prepara  la  documentazione  tecnica  descritta  al
paragrafo 3; il fabbricante  o  il  suo  mandatario  stabilito  nella
Comunita'  la  tiene  a  disposizione   delle   autorita'   nazionali
competenti, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dall'ultima  data
di fabbricazione dell'apparecchio. 
Nel caso in cui ne'  il  fabbricante  ne'  il  suo  mandatario  siano
stabiliti nella Comunita', l'obbligo  di  tenere  a  disposizione  la
documentazione   tecnica   incombe    alla    persona    responsabile
dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario. 
3.  La  documentazione  tecnica  deve  consentire  di   valutare   la
conformita'  dell'apparecchio   ai   requisiti   corrispondenti   del
regolamento;  deve  comprendere,  nella  misura  necessaria  a   tale
valutazione,  il  progetto,  la  fabbricazione  ed  il  funzionamento
dell'apparecchio. Essa contiene: 
- la descrizione generale dell'apparecchio; 
-  disegni  di  progettazione  e  fabbricazione  nonche'  schemi   di
componenti, sottounita', circuiti, ecc.; 
- le descrizioni e le spiegazioni  necessarie  per  comprendere  tali
disegni e schemi e il funzionamento dell'apparecchio; 
- un elenco delle norme applicate  completamente  o  in  parte  e  la
descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare  i  requisiti  di
sicurezza della presente direttiva qualora non siano state  applicate
norme; 
- i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.; 
- i rapporti sulle prove effettuate. 
4.  Il  fabbricante  o  il  suo  mandatario  conserva   copia   della
dichiarazione di conformita' insieme con la documentazione tecnica. 
5. Il fabbricante prende tutte  le  misure  necessarie  affinche'  il
processo di fabbricazione garantisca la conformita' degli  apparecchi
alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti  del
regolamento che ad essi si applicano.