Art. 2.
  1.  All'onere  derivante   dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in  lire 564 milioni per  l'anno 1998 e in  lire 112 milioni
per l'anno 1999, si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto, ai  fini  del  bilancio triennale  1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello  stato di  previsione del  Ministero del  tesoro, del
bilancio  e della  programmazione  economica  per l'anno  finanziario
1998, allo  scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
  2.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.