Art. 2.
  1. All'articolo  15 del decreto  del Presidente della  Repubblica 1
marzo 1992, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
  a) al  comma 1, lettera  a), dopo  le parole: "gli  additivi", sono
aggiunte  le   seguenti:  "fatta  eccezione   per  gli  enzimi   e  i
microorganismi";
  b) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta, infine, la seguente:
   "bbis) per gli additivi appartenenti ai gruppi:
  1) degli enzimi: il nome  specifico del componente o dei componenti
attivi a  seconda della loro attivita'  enzimatica conformemente agli
allegati I o II; il numero di identificazione secondo l'International
Union of Biochemistry; le unita' di attivita' per grammo o millilitro
espresse in micromoli  di prodotto liberato al minuto,  per grammo di
preparato enzimatico; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la
sede sociale  del responsabile delle  indicazioni di cui  al presente
articolo  e il  nome o  la ragione  sociale e  l'indirizzo o  la sede
sociale del  fabbricante, se  quest'ultimo non e'  responsabile delle
indicazioni di etichettatura; la data  limite di garanzia o la durata
di conservazione a  decorrere dalla data di  fabbricazione; il numero
di   riferimento  della   partita   e  la   data  di   fabbricazione;
l'indicazione  ''riservato   esclusivamente  alla   fabbricazione  di
alimenti per animali'', le istruzioni  per l'uso ed eventualmente una
raccomandazione  riguardante  la  sicurezza d'impiego  quando  questi
additivi sono oggetto di disposizioni  particolari negli allegati I o
II, nella  colonna ''altre  disposizioni''; il peso  netto e  per gli
additivi  liquidi il  volume netto  o il  peso netto;  ove necessario
anche l'indicazione  delle particolari  caratteristiche significative
derivanti   dal  processo   di   fabbricazione,  conformemente   alle
disposizioni  previste  in  materia di  etichettatura  nella  colonna
''altre disposizioni'' degli allegati I o II;
  2)  dei microorganismi:  l'identificazione  del ceppo  o dei  ceppi
conformemente agli allegati I o II; il numero di deposito del ceppo o
dei  ceppi;  il numero  di  unita'  che  formano colonie  per  grammo
(CFU/g); il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale
del responsabile  delle indicazioni di  cui al presente  articolo; il
nome  o la  ragione  sociale  e l'indirizzo  o  la  sede sociale  del
fabbricante, se quest'ultimo non e' responsabile delle indicazioni di
etichettatura;  la   data  limite   di  garanzia   o  la   durata  di
conservazione a decorrere  dalla data di fabbricazione;  il numero di
riferimento della  partita e la data  di fabbricazione; l'indicazione
''riservato  esclusivamente   alla  fabbricazione  di   alimenti  per
animali'';   le   istruzioni   per   l'uso   ed   eventualmente   una
raccomandazione  riguardante  la  sicurezza d'impiego  quando  questi
additivi sono oggetto di disposizioni  particolari negli allegati I o
II, nella  colonna ''altre  disposizioni''; il peso  netto e  per gli
additivi liquidi  il volume  netto o il  peso netto;  ove necessario,
anche l'indicazione  delle particolari  caratteristiche significative
derivanti   dal  processo   di   fabbricazione,  conformemente   alle
disposizioni  previste  in  materia di  etichettatura  nella  colonna
''altre disposizioni'' degli allegati I o II.".
 
           Nota all'art. 2:
            -   Il   testo   dell'art.  15  del D.P.R.  n.  228/1992,
          cosi'   come modificato dal  presente  regolamento,  e'  il
          seguente:
            "Art.  15. - 1. Gli additivi  elencati negli allegati I o
          II possono essere  commercializzati  per  essere  impiegati
          nell'alimentazione  degli animali     soltanto     se    le
          seguenti    indicazioni    figurano sull'imballaggio,   sul
          recipiente  o  su  una  etichetta  fissata  a quest'ultimo:
            a)    per tutti   gli additivi,  fatta eccezione  per gli
          enzimi e  i microorganismi:
            1) il nome specifico dell'additivo    conformemente  agli
          allegati I e II;
            2)  il  nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede
          sociale  del  responsabile  delle  indicazioni  di  cui  al
          presente articolo;
            3)    il peso   netto e,   per gli  additivi liquidi,  il
          volume  netto oppure il peso netto;
            b) inoltre per:
            1)  gli  antibiotici,  i  fattori  di   crescita,   o   i
          coccidiostatici  e  le altre   sostanze  medicamentose:  il
          nome  o  la   ragione   sociale   e l'indirizzo o  la  sede
          sociale   del   fabbricante,   se   quest'ultimo   non   e'
          responsabile  delle  indicazioni  di    etichettatura,   il
          tenore    di  sostanza   attiva,   la   data   limite    di
          garanzia  o  la  durata  di conservazione    a    decorrere
          dalla      data     di   fabbricazione,    la denominazione
          commerciale,  il numero di riferimento  della partita e  la
          data    di    fabbricazione,    l'indicazione   ''riservato
          esclusivamente ai fabbricanti  di  premiscele  per  mangimi
          composti    degli    animali'',  nonche'  le istruzioni per
          l'uso ed eventualmente una  raccomandazione  relativa  alla
          sicurezza    di  impiego quando gli   additivi in questione
          formano  oggetto  di  disposizioni      particolari   negli
          allegati, inserire nella colonna ''altre disposizioni'';
            2) la vitamina  E: il tenore di alfatocoferolo e  la data
          limite   di   garanzia  del     tenore  o  la    durata  di
          conservazione a  decorrere dalla data di fabbricazione;
            3)   le vitamine   diverse    dalla    vitamina  E,    le
          provitamine  e    le sostanze aventi un effetto analogo; il
          tenore di sostanza attiva e la data limite  di garanzia del
          tenore o  la durata di   conservazione  a  decorrere  dalla
          data di fabbricazione;
            4)  gli  oligoelementi, le sostanze  coloranti compresi i
          pigmenti, i conservanti e, gli altri additivi: il tenore di
          sostanze attive;
            5)  gli additivi  di  cui   ai numeri   2),   3)   e  4),
          l'indicazione   ''riservato      esclusivamente        alla
          fabbricazione  di   alimenti  per animali''".
              bbis) per gli additivi appartenenti ai gruppi:
            1) degli enzimi: il nome  specifico del componente o  dei
          componenti   attivi   a     seconda  della  loro  attivita'
          enzimatica conformemente agli allegati I o II; il numero di
          identificazione   secondo    l'International    Union    of
          Biochemistry;   le   unita'   di  attivita'  per  grammo  o
          millilitro  espresse  in micromoli  di prodotto liberato al
          minuto,  per grammo di preparato enzimatico; il nome  o  la
          ragione  sociale  e  l'indirizzo  o  la  sede sociale   del
          responsabile  delle    indicazioni  di  cui    al  presente
          articolo   e il  nome o  la ragione  sociale e  l'indirizzo
          o  la sede sociale del  fabbricante, se   quest'ultimo  non
          e'    responsabile  delle  indicazioni di etichettatura; la
          data  limite di garanzia o la  durata  di  conservazione  a
          decorrere  dalla  data  di    fabbricazione;  il  numero di
          riferimento   della     partita     e    la      data    di
          fabbricazione;  l'indicazione  ''riservato   esclusivamente
          alla     fabbricazione    di  alimenti  per  animali'',  le
          istruzioni   per l'uso ed eventualmente una raccomandazione
          riguardante   la   sicurezza  d'impiego    quando    questi
          additivi  sono  oggetto di disposizioni   particolari negli
          allegati I o II, nella  colonna ''altre  disposizioni''; il
          peso  netto e  per gli additivi  liquidi il   volume  netto
          o  il    peso  netto;    ove necessario anche l'indicazione
          delle particolari  caratteristiche significative  derivanti
          dal   processo    di   fabbricazione,  conformemente   alle
          disposizioni   previste   in   materia  di    etichettatura
          nella    colonna  ''altre disposizioni'' degli allegati I o
          II;
            2)  dei microorganismi:  l'identificazione  del ceppo   o
          dei  ceppi conformemente agli allegati I o II; il numero di
          deposito  del  ceppo o dei   ceppi;   il numero  di  unita'
          che  formano colonie  per   grammo (CFU/g); il  nome  o  la
          ragione  sociale  e  l'indirizzo  o  la  sede  sociale  del
          responsabile    delle  indicazioni  di    cui  al  presente
          articolo; il nome  o la  ragione  sociale  e l'indirizzo  o
          la    sede sociale  del fabbricante, se quest'ultimo non e'
          responsabile delle indicazioni di etichettatura;  la   data
          limite   di  garanzia   o  la   durata  di conservazione  a
          decorrere    dalla  data  di  fabbricazione;   il numero di
          riferimento della   partita e la data    di  fabbricazione;
          l'indicazione   ''riservato      esclusivamente        alla
          fabbricazione   di      alimenti    per  animali'';      le
          istruzioni     per     l'uso     ed    eventualmente    una
          raccomandazione   riguardante    la    sicurezza  d'impiego
          quando    questi  additivi  sono  oggetto  di  disposizioni
          particolari negli allegati I o II, nella   colonna  ''altre
          disposizioni'';  il peso  netto e  per gli additivi liquidi
          il volume  netto o il  peso netto;   ove necessario,  anche
          l'indicazione      delle   particolari      caratteristiche
          significative  derivanti        dal     processo         di
          fabbricazione,  conformemente   alle disposizioni  previste
          in    materia  di   etichettatura   nella   colonna ''altre
          disposizioni'' degli allegati I o II.
            2. Le  indicazioni di cui al  comma 1, devono essere  ben
          visibili,  chiaramente   leggibili   e   indelebili;   esse
          impegnano  la  responsabilita'  del    produttore   o   del
          condizionatore  o   dell'importatore   o   del venditore  o
          del  distributore   stabilito all'interno   della Comunita'
          economica europea.
            3.     La     denominazione    specifica    dell'additivo
          puo'   essere accompagnata:
            a) dalla denominazione commerciale e del numero CEE;
            b) dal nome  o dalla ragione sociale e dall'indirizzo   o
          dalla  sede sociale   del fabbricante  se quest'ultimo  non
          e'  responsabile delle indicazioni   di      etichettature,
          dalle    istruzioni  per   l'uso  ed eventualmente  da  una
          raccomandazione relativa  alla  sicurezza   di impiego,  se
          queste  indicazioni non   sono richieste ai sensi del comma
          1, lettera b), n. 1.
            4. Il Ministro della sanita'   puo' imporre, in  caso  di
          applicazione   dell'art.  14,    comma  6,    l'indicazione
          ''riservato  esclusivamente ai fabbricanti di premiscele''.
            5.   Gli imballaggi,   i   recipienti e   le    etichette
          possono  recare informazioni diverse  da quelle  prescritte
          o   ammesse in  virtu' dei commi 1, 3 e 4, a condizione che
          esse siano nettamente distinte dalle menzioni      relative
          alle       denominazioni    sopra      indicate,      siano
          verificabili  e  non  contraddicono   ne'   modificano   le
          stesse.    Il  Ministero della   sanita' puo'   stabilire o
          vietare che  sugli stessi figurino  informazioni  ulteriori
          di natura sanitaria".