Art. 3.
  1. All'articolo  16 del decreto  del Presidente della  Repubblica 1
marzo 1992, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
  al comma 1, lettera b), il  numero 8) e' soppresso e sono aggiunti,
infine, i seguenti:
  "7 -bis)  per gli enzimi:  il nome  specifico del componente  o dei
componenti  attivi   a  seconda   della  loro   attivita'  enzimatica
conformemente  agli allegati  I o  II; il  numero di  identificazione
secondo l'International Union of Biochemistry; le unita' di attivita'
per grammo o  per millilitro; la data limite di  garanzia o la durata
di conservazione a  decorrere dalla data di fabbricazione;  il nome o
la ragione sociale  e l'indirizzo o la sede  sociale del fabbricante,
se   quest'ultimo   non   e'  responsabile   delle   indicazioni   di
etichettatura; ove necessario,  anche l'indicazione delle particolari
caratteristiche    significative    derivanti   dal    processo    di
fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di
etichettatura nella colonna
''altre disposizioni'' degli allegati I o II;
  7-ter)  per i  microorganismi:  l'identificazione del  ceppo o  dei
ceppi; il  numero di  deposito del ceppo  o dei  ceppi, conformemente
agli allegati  I o II;  il numero di  unita' che formano  colonia per
grammo  (CFU/g);  la   data  limite  di  garanzia  o   la  durata  di
conservazione a decorrere  dalla data di fabbricazione; il  nome o la
ragione sociale e  l'indirizzo o la sede sociale  del fabbricante, se
quest'ultimo non e' responsabile  delle indicazioni di etichettatura;
ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche
significative derivanti dal  processo di fabbricazione, conformemente
alle disposizioni previste in  materia di etichettatura nella colonna
''altre disposizioni'' degli allegati I o II;
  7-quater) per gli  altri additivi appartenenti ai gruppi  di cui ai
numeri da 2 a 10, per i quali non e' previsto alcun tenore massimo, e
per gli additivi appartenenti ad altri  gruppi di cui agli allegati I
o II: il nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I o
II e il tenore di sostanze  attive, purche' tali additivi abbiano una
funzione  a livello  degli alimenti  e siano  dosabili con  metodi di
analisi ufficiali  o, in  loro mancanza, con  metodi scientificamente
validi.".
 
           Nota all'art. 3:
            -  Il  testo  dell'art.  16  del D.P.R.   n.    228/1992,
          cosi'    come  modificato  dal  presente regolamento, e' il
          seguente:
            "Art.   16.   -   1.   Le premiscele    possono    essere
          commercializzate soltanto se  le seguenti  indicazioni sono
          apposte  sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta
          ivi fissata:
            a) per tutte le premiscele:
            1) la denominazione ''premiscela'';
            2)    la  menzione    ''riservata  esclusivamente    alla
          fabbricazione    di  alimenti  per  animali'',  salvo se si
          tratta delle premiscele di cui al comma  1,   lettera   b),
          numero     1,  le  istruzioni  per   l'uso  e eventualmente
          una raccomandazione concernente  la  sicurezza  di  impiego
          delle premiscele;
            3)  la  specie  animale o la  categoria di animali cui e'
          destinata la premiscela;
            4) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o  la  sede
          sociale  del  responsabile  delle  indicazioni  di  cui  al
          presente articolo;
            5) peso netto e, per  i  liquidi,  volume  netto  o  peso
          netto;
            b)    inoltre,    per  le   premiscele   cui   sono stati
          incorporati  gli additivi sottoindicati:
            1) per  gli  antibiotici,  i    fattori  di  crescita,  i
          coccidiostatici  e  le   altre sostanze   medicamentose: il
          nome  o la  ragione sociale   e l'indirizzo   o  la    sede
          sociale    del fabbricante  se  costui non  e' responsabile
          delle  indicazioni di   etichettatura, il   nome  specifico
          dell'additivo   conformemente   agli allegati  I  e  II, il
          tenore  di sostanze attive, la data limite di garanzia  del
          tenore o la durata di conservazione a decorrere  dalla data
          di fabbricazione  e la menzione ''riservata  esclusivamente
          ai     fabbricanti  per    la  fabbricazione    di  mangimi
          composti'';
            2) per le sostanze che  hanno effetti antiossidanti: nome
          specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e  II
          e  tenore  di  sostanze attive, purche'  negli allegati sia
          fissato un tenore massimo  per i mangimi completi;
            3) per le  sostanze coloranti, compresi i  pigmenti: nome
          specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e  II
          e tenore di sostanze attive purche'  negli allegati I e  II
          sia fissato un  tenore massimo per i mangimi completi;
            4)  per    la vitamina   E: nome specifico  dell'additivo
          conformemente  agli    allegati  I    e  II,    tenore   di
          alfatocoferoli  e    data limite   di garanzie del tenore o
          durata    di  conservazione  a  decorrere  dalla  data   di
          fabbricazione;
            5)  per    le  vitamine  diverse  dalla    vitamina E, le
          provitamine  e le sostanze  aventi un   effetto    analogo:
          nome specifico  dell'additivo conformemente agli allegati I
          e  II,  tenore di sostanze attive e data limite di garanzia
          del tenore o durata di   conservazione  a  decorrere  dalla
          data di fabbricazione;
            6)     per    gli     oligoelementi:    nome    specifico
          dell'additivo conformemente agli allegati I e  II e  tenore
          dei  rispettivi  elementi, purche' negli   allegati I e  II
          sia fissato  un tenore massimo  per i mangimi completi;
            7) per   i conservanti:   nome specifico    dell'additivo
          conformemente agli  allegati I  e II  e tenore  di sostanze
          attive,  purche'    negli  allegati  I  e II sia fissato un
          tenore massimo per i mangimi completi;
            7-bis)   per gli    enzimi:  il    nome    specifico  del
          componente  o   dei conponenti  attivi   a  seconda   della
          loro   attivita'  enzimatica conformemente   agli  allegati
          I     o  II    il    numero  di    identificazione  secondo
          l'International  Union  of  Biochemistry;  le   unita'   di
          attivita'  per  grammo o  per millilitro; la data limite di
          garanzia  o  la  durata di conservazione a  decorrere dalla
          data di fabbricazione;  il nome o la  ragione  sociale    e
          l'indirizzo   o  la  sede    sociale  del  fabbricante,  se
          quest'ultimo   non   e'  responsabile   delle   indicazioni
          di etichettatura;  ove  necessario,    anche  l'indicazione
          delle   particolari  caratteristiche          significative
          derivanti     dal        processo        di  fabbricazione,
          conformemente  alle  disposizioni  previste  in  materia di
          etichettatura nella colonna  ''altre  disposizioni''  degli
          allegati I o II;
            7-ter)    per i   microorganismi:   l'identificazione del
          ceppo o  dei ceppi; il  numero di   deposito del ceppo    o
          dei  ceppi, conformemente agli allegati  I o II;  il numero
          di    unita' che formano   colonia per grammo  (CFU/g);  la
          data   limite   di    garanzia    o      la    durata    di
          conservazione  a decorrere  dalla data di fabbricazione; il
          nome o la ragione sociale e  l'indirizzo o la sede  sociale
          del fabbricante, se quest'ultimo non e' responsabile  delle
          indicazioni   di   etichettatura;   ove   necessario  anche
          l'indicazione     delle     particolari     caratteristiche
          significative  derivanti  dal    processo di fabbricazione,
          conformemente alle disposizioni previste  in    materia  di
          etichettatura  nella  colonna  ''altre disposizioni'' degli
          allegati I o II;
            7-quater) per gli  altri additivi appartenenti ai  gruppi
          di  cui  ai  numeri  da 2 a 10, per i quali non e' previsto
          alcun tenore massimo, e per gli  additivi  appartenenti  ad
          altri    gruppi  di  cui  agli  allegati  I  o  II: il nome
          specifico  dell'additivo conformemente a gli allegati  I  o
          II  e il tenore di  sostanze attive, purche' tali  additivi
          abbiano  una  funzione  a  livello degli alimenti   e siano
          dosabili con metodi di analisi  ufficiali    o,  in    loro
          mancanza, con  metodi scientificamente validi.
            2. Le  indicazioni di cui al  comma 1, devono essere  ben
          visibili,   chiaramente   leggibili   e   indelebili;  esse
          impegnano la responsabilita'  del    produttore    o    del
          condizionatore   o   dell'importatore   o   del venditore o
          del distributore   stabilito all'interno   della  Comunita'
          economica europea.
            3.   Il  nome  specifico  degli    additivi  puo'  essere
          accompagnato dalla denominazione commerciale e  dal  numero
          di codice CEE.
            4.  Il  nome del produttore di  additivi di cui al  comma
          1,   lettera   b),   numero   1,   deve   essere   indicato
          sull'etichetta delle premiscele.
            5.  Qualora  debba  essere dichiarata la   data limite di
          garanzia o la durata di  conservazione a decorrere    dalla
          data  di    fabbricazione di vari additivi appartenenti  ad
          uno  stesso  gruppo  o    a  gruppi  diversi,  puo'  essere
          indicata  per  l'insieme   degli additivi una sola  data di
          garanzia o una  sola durata di conservazione, purche'   sia
          quella che scade per prima.
            6.    Gli imballaggi,   i   recipienti e   le   etichette
          possono  recare informazioni  diverse da  quelle prescritte
          o ammesse  ai sensi  del presente     articolo,     purche'
          siano    nettamente    separate    dalle indicazioni di cui
          sopra".