Art. 3. 1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, lettera b), il numero 8) e' soppresso e sono aggiunti, infine, i seguenti: "7 -bis) per gli enzimi: il nome specifico del componente o dei componenti attivi a seconda della loro attivita' enzimatica conformemente agli allegati I o II; il numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry; le unita' di attivita' per grammo o per millilitro; la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non e' responsabile delle indicazioni di etichettatura; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna ''altre disposizioni'' degli allegati I o II; 7-ter) per i microorganismi: l'identificazione del ceppo o dei ceppi; il numero di deposito del ceppo o dei ceppi, conformemente agli allegati I o II; il numero di unita' che formano colonia per grammo (CFU/g); la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non e' responsabile delle indicazioni di etichettatura; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna ''altre disposizioni'' degli allegati I o II; 7-quater) per gli altri additivi appartenenti ai gruppi di cui ai numeri da 2 a 10, per i quali non e' previsto alcun tenore massimo, e per gli additivi appartenenti ad altri gruppi di cui agli allegati I o II: il nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I o II e il tenore di sostanze attive, purche' tali additivi abbiano una funzione a livello degli alimenti e siano dosabili con metodi di analisi ufficiali o, in loro mancanza, con metodi scientificamente validi.".
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 16 del D.P.R. n. 228/1992, cosi' come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 16. - 1. Le premiscele possono essere commercializzate soltanto se le seguenti indicazioni sono apposte sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta ivi fissata: a) per tutte le premiscele: 1) la denominazione ''premiscela''; 2) la menzione ''riservata esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali'', salvo se si tratta delle premiscele di cui al comma 1, lettera b), numero 1, le istruzioni per l'uso e eventualmente una raccomandazione concernente la sicurezza di impiego delle premiscele; 3) la specie animale o la categoria di animali cui e' destinata la premiscela; 4) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente articolo; 5) peso netto e, per i liquidi, volume netto o peso netto; b) inoltre, per le premiscele cui sono stati incorporati gli additivi sottoindicati: 1) per gli antibiotici, i fattori di crescita, i coccidiostatici e le altre sostanze medicamentose: il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante se costui non e' responsabile delle indicazioni di etichettatura, il nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II, il tenore di sostanze attive, la data limite di garanzia del tenore o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione e la menzione ''riservata esclusivamente ai fabbricanti per la fabbricazione di mangimi composti''; 2) per le sostanze che hanno effetti antiossidanti: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II e tenore di sostanze attive, purche' negli allegati sia fissato un tenore massimo per i mangimi completi; 3) per le sostanze coloranti, compresi i pigmenti: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II e tenore di sostanze attive purche' negli allegati I e II sia fissato un tenore massimo per i mangimi completi; 4) per la vitamina E: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II, tenore di alfatocoferoli e data limite di garanzie del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; 5) per le vitamine diverse dalla vitamina E, le provitamine e le sostanze aventi un effetto analogo: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II, tenore di sostanze attive e data limite di garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; 6) per gli oligoelementi: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II e tenore dei rispettivi elementi, purche' negli allegati I e II sia fissato un tenore massimo per i mangimi completi; 7) per i conservanti: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II e tenore di sostanze attive, purche' negli allegati I e II sia fissato un tenore massimo per i mangimi completi; 7-bis) per gli enzimi: il nome specifico del componente o dei conponenti attivi a seconda della loro attivita' enzimatica conformemente agli allegati I o II il numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry; le unita' di attivita' per grammo o per millilitro; la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non e' responsabile delle indicazioni di etichettatura; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna ''altre disposizioni'' degli allegati I o II; 7-ter) per i microorganismi: l'identificazione del ceppo o dei ceppi; il numero di deposito del ceppo o dei ceppi, conformemente agli allegati I o II; il numero di unita' che formano colonia per grammo (CFU/g); la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non e' responsabile delle indicazioni di etichettatura; ove necessario anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna ''altre disposizioni'' degli allegati I o II; 7-quater) per gli altri additivi appartenenti ai gruppi di cui ai numeri da 2 a 10, per i quali non e' previsto alcun tenore massimo, e per gli additivi appartenenti ad altri gruppi di cui agli allegati I o II: il nome specifico dell'additivo conformemente a gli allegati I o II e il tenore di sostanze attive, purche' tali additivi abbiano una funzione a livello degli alimenti e siano dosabili con metodi di analisi ufficiali o, in loro mancanza, con metodi scientificamente validi. 2. Le indicazioni di cui al comma 1, devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili; esse impegnano la responsabilita' del produttore o del condizionatore o dell'importatore o del venditore o del distributore stabilito all'interno della Comunita' economica europea. 3. Il nome specifico degli additivi puo' essere accompagnato dalla denominazione commerciale e dal numero di codice CEE. 4. Il nome del produttore di additivi di cui al comma 1, lettera b), numero 1, deve essere indicato sull'etichetta delle premiscele. 5. Qualora debba essere dichiarata la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione di vari additivi appartenenti ad uno stesso gruppo o a gruppi diversi, puo' essere indicata per l'insieme degli additivi una sola data di garanzia o una sola durata di conservazione, purche' sia quella che scade per prima. 6. Gli imballaggi, i recipienti e le etichette possono recare informazioni diverse da quelle prescritte o ammesse ai sensi del presente articolo, purche' siano nettamente separate dalle indicazioni di cui sopra".