Art. 3.
  1.  All'onere  derivante   dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 100 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede,
per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri, e quanto a lire 100 milioni annue a
decorrere   dal  1998,   mediante   corrispondente  riduzione   dello
stanziamento  iscritto, ai  fini  del  bilancio triennale  1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello  stato di  previsione del  Ministero del  tesoro, del
bilancio  e della  programmazione  economica  per l'anno  finanziario
1998, allo  scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
  2.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.