(Accordo-art. 101)
                            ARTICOLO 101 
Il presente accordo e' approvato dalle Parti  secondo  le  rispettive
procedure. 
L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo
alla data in cui le  Parti  notificano  al  Segretario  generale  del
Consiglio dell'Unione europea l'avvenuto espletamento delle procedure
di cui al primo comma. 
A  decorrere  dalla  sua  entrata  in  vigore  il  presente   accordo
sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra  la  Repubblica  di
Uzbekistan e la  Comunita',  l'accordo  tra  la  Comunita'  economica
europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e  l'Unione  delle
Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi e  sulla  cooperazione
economica e commerciale, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles.