ARTICOLO 11 1. Le merci originarie della Repubblica di Uzbekistan sono importate nella Comunita' in esenzione da restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 13, 16 e 17 del presente accordo. 2. Le merci originarie della Comunita' sono importate nella Repubblica di Uzbekistan in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 13, 16 e 17 del presente accordo.