(Accordo-art. 11)
                             ARTICOLO 11 
1. Le merci originarie della Repubblica di Uzbekistan sono  importate
nella Comunita' in esenzione da restrizioni quantitative o misure  di
effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli  articoli  13,
16 e 17 del presente accordo. 
2.  Le  merci  originarie  della  Comunita'  sono   importate   nella
Repubblica  di  Uzbekistan  in  esenzione  da  tutte  le  restrizioni
quantitative  o  misure  di  effetto  equivalente,  fatte  salve   le
disposizioni degli articoli 13, 16 e 17 del presente accordo.