(Accordo-art. 13)
                             ARTICOLO 13 
1. Se un prodotto e' importato nel territorio di una delle  Parti  in
quantita' talmente grandi o in condizioni  tali  da  provocare  o  da
minacciare  di  provocare  pregiudizio  ai  produttori  nazionali  di
prodotti  simili  o  direttamente  concorrenti,  la  Comunita'  o  la
Repubblica di Uzbekistan, a seconda dei  casi,  possono  prendere  le
misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni. 
2. Prima di adottare qualsiasi provvedimento,  ovvero  immediatamente
dopo nei casi in cui si applica il paragrafo 4,  la  Comunita'  o  la
Repubblica di Uzbekistan, a seconda dei casi, fornisce  al  consiglio
di cooperazione, a norma del Titolo XI, tutte le  informazioni  utili
al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. 
3.  Ove,  in  esito  alle  consultazioni,  le  Parti  non   dovessero
raggiungere, entro 30 giorni dalla data in  cui  e'  stato  adito  il
consiglio di cooperazione, un accordo  sulle  misure  necessarie  per
porre  rimedio  alla  situazione,  la  Parte  che   ha   chiesto   le
consultazioni puo' limitare le importazioni dei prodotti  interessati
nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o
porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate. 
4. In circostanze critiche, quando  il  ritardo  provocherebbe  danni
difficilmente riparabili, le Parti possono  adottare  le  misure  del
caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime  siano
proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure. 
5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le Parti
privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il  conseguimento  degli
obiettivi del presente accordo. 
6.  Nessuna  disposizione  del  presente  articolo   pregiudica   ne'
compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle  Parti,  di
misure antidumping o compensative a norma dell'articolo VI del  GATT,
dell'accordo sull'attuazione dell'articolo VI del GATT,  dell'accordo
sull'interpretazione e sull'applicazione degli  articoli  VI,  XVI  e
XXIII del GATT o della relativa legislazione interna.