(Accordo-art. 14)
                             ARTICOLO 14 
Le Parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi
delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci
tra di esse in funzione delle circostanze, compresa l'adesione  della
Repubblica di Uzbekistan all'OMC. Il consiglio di  cooperazione  puo'
formulare raccomandazioni  alle  Parti  su  questi  sviluppi;  se  li
accettano, le Parti possono procedere a detti  sviluppi  mediante  un
accordo concluso secondo le rispettive procedure.