(Accordo-art. 15)
                             ARTICOLO 15 
Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le  restrizioni
sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito giustificati da
motivi  di  moralita'  pubblica,  di  ordine  pubblico,  di  pubblica
sicurezza, dalla tutela della vita  e  della  salute  delle  persone,
degli animali o delle piante, dalla tutela  delle  risorse  naturali,
dalla protezione del patrimonio  artistico,  storico  o  archeologico
nazionale, dalla tutela della proprieta' intellettuale, industriale o
commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia,
tali  divieti  e  restrizioni  non  devono  costituire  un  mezzo  di
discriminazione  arbitraria,  ne'  una  restrizione  dissimulata   al
commercio tra le Parti.