(Accordo-art. 19)
                             ARTICOLO 19 
1. Secondo le leggi, condizioni e procedure applicabili  in  ciascuno
Stato membro, la Comunita'  e  gli  Stati  membri  si  adoperano  per
evitare che i cittadini uzbeki legalmente impiegati sul territorio di
uno Stato membro siano oggetto,  rispetto  ai  propri  cittadini,  di
discriminazioni basate sulla  nazionalita'  per  quanto  riguarda  le
condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento. 
2.  Secondo  le  leggi,  condizioni  e  procedure  applicabili  nella
Repubblica di Uzbekistan, la Repubblica di Uzbekistan si adopera  per
evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati  sul
suo territorio  siano  oggetto,  rispetto  ai  propri  cittadini,  di
discriminazioni basate sulla  nazionalita'  per  quanto  riguarda  le
condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.