ARTICOLO 22 1. Secondo le rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle societa' uzbeke, definite all'articolo 24, lettera d), stabilite sul loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi paese terzo. 2. Fatte salve le riserve elencate all'allegato II, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle consociate delle societa' uzbeke stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle societa' comunitarie. 3. La Comunita' e gli Stati membri concedono alle filiali delle societa' uzbeke stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle filiali di societa' dei paesi terzi. 4. Fatte salve le riserve elencate nell'allegato III, la Repubblica di Uzbekistan concede alle societa' comunitarie, definite all'articolo 24, lettera d), che si stabiliscono sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue societa' o, se migliore, alle societa' dei paesi terzi. 5. La Repubblica di Uzbekistan concede alle consociate e alle filiali di societa' comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle sue societa' e filiali oppure, se migliore, alle societa' o filiali di paesi terzi.