(Accordo-art. 22)
                             ARTICOLO 22 
1. Secondo le rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli
Stati membri concedono alle societa'  uzbeke,  definite  all'articolo
24, lettera d), stabilite sul loro  territorio,  un  trattamento  non
meno favorevole di quello concesso a qualsiasi paese terzo. 
2. Fatte salve le riserve elencate all'allegato II,  la  Comunita'  e
gli Stati membri concedono  alle  consociate  delle  societa'  uzbeke
stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per
la loro attivita', di quello concesso alle societa' comunitarie. 
3. La Comunita' e gli  Stati  membri  concedono  alle  filiali  delle
societa' uzbeke stabilite sul loro territorio un trattamento non meno
favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle filiali di
societa' dei paesi terzi. 
4. Fatte salve le riserve elencate nell'allegato III,  la  Repubblica
di   Uzbekistan   concede   alle   societa'   comunitarie,   definite
all'articolo 24, lettera d), che si stabiliscono sul  suo  territorio
un trattamento non  meno  favorevole  di  quello  concesso  alle  sue
societa' o, se migliore, alle societa' dei paesi terzi. 
5. La Repubblica di Uzbekistan concede alle consociate e alle filiali
di societa' comunitarie stabilite sul suo territorio  un  trattamento
non meno favorevole, per la loro attivita', di quello  concesso  alle
sue societa' e filiali oppure, se migliore, alle societa'  o  filiali
di paesi terzi.