(Accordo-art. 23)
                             ARTICOLO 23 
1. Le disposizioni dell'articolo 22 non  si  applicano  al  trasporto
aereo, fluviale e marittimo. 
2. Tuttavia, per i  servizi  di  trasporto  marittimo  internazionale
offerti dalle agenzie marittime che implicano una  tratta  marittima,
comprese  le  attivita'  intermodali,  ciascuna  Parte  autorizza  le
societa' dell'altra parte ad essere commercialmente presenti sul  suo
territorio sotto forma di consociate o di filiali applicando, per  lo
stabilimento e le varie attivita', condizioni non meno favorevoli  di
quelle concesse alle sue societa' o, se migliori, alle  consociate  e
filiali di societa' di paesi terzi. 
3. Dette attivita' comprendono, fra l'altro: 
a) la commercializzazione  e  la  vendita  di  servizi  di  trasporto
   marittimo e connessi attraverso il contatto diretto con i clienti,
   dalla quotazione alla fatturazione,  quando  detti  servizi  siano
   gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori  di  servizi
   con  i  quali  il  venditore  di  servizi  ha   concluso   accordi
   commerciali permanenti; 
b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la
   rivendita a questi ultimi) di  tutti  i  servizi  di  trasporto  e
   connessi, compresi i servizi di  trasporto  interno  di  qualsiasi
   tipo,  in  particolare  il  trasporto  fluviale,   ferroviario   e
   stradale, necessari per la fornitura di un servizio integrato; 
c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali
   o di altri documenti inerenti  all'origine  e  alla  natura  delle
   merci trasportate; 
d) la  fornitura  di  informazioni  commerciali   comprendenti,   tra
   l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi  di
   dati elettronici (fatte salve le restrizioni  non  discriminatorie
   in materia di telecomunicazioni); 
e) la conclusione di accordi commerciali, compresa la  partecipazione
   al capitale azionario della societa' e  la  nomina  del  personale
   locale  (oppure,  per  il  personale  straniero,  in   base   alle
   pertinenti  disposizioni  del  presente  accordo)  con   qualsiasi
   societa' di navigazione stabilita in loco; 
f) le operazioni effettuate a nome delle  societa',  l'organizzazione
   dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.