(Accordo-art. 25)
                             ARTICOLO 25 
1. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, alle Parti
non e' impedita l'adozione di misure  cautelative  per  tutelare  gli
investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti
delle  quali  un  fornitore  di  servizi  finanziari  ha  un  obbligo
fiduciario, oppure per garantire l'integrita'  e  la  stabilita'  del
sistema finanziario. Qualora tali  misure  non  siano  conformi  alle
disposizioni del presente accordo esse non vengono  utilizzate  dalle
Parti per eludere gli obblighi ivi previsti. 
2. Nessuna disposizione dell'accordo  puo'  essere  interpretata  nel
senso di richiedere a una Parte  di  rivelare  informazioni  relative
agli affari e alla contabilita' dei singoli clienti ne'  informazioni
riservate o esclusive in possesso di enti pubblici. 
3.  Ai  fini  del  presente  accordo,  per  "servizi  finanziari"  si
intendono le attivita' descritte nell'allegato IV.