(Accordo-art. 27)
                             ARTICOLO 27 
1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I  del  presente  titolo,
una societa'  comunitaria  o  uzbeka  stabilita  rispettivamente  sul
territorio della Repubblica di Uzbekistan o  della  Comunita'  ha  il
diritto di assumere o di far assumere da una delle sue controllate  o
sedi secondarie, in base alla legislazione in  vigore  nel  paese  di
stabilimento, sul  territorio  rispettivamente  della  Repubblica  di
Uzbekistan e della Comunita',  cittadini  degli  Stati  membri  della
Comunita' e della Repubblica di  Uzbekistan,  purche'  si  tratti  di
quadri intermedi a norma del paragrafo 2, impiegati esclusivamente da
societa' o sedi secondarie. I permessi di soggiorno e  di  lavoro  di
questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. 
2. I quadri  intermedi  delle  summenzionate  societa',  in  appresso
denominate  "organizzazioni"  sono  "persone  trasferite  all'interno
della societa'" a norma della lettera c) e nelle seguenti  categorie,
purche' l'organizzazione abbia personalita' giuridica e le persone in
questione siano state da essa impiegate o ad essa associate (non come
azionisti  di  maggioranza)  almeno  durante  l'anno   immediatamente
precedente tale trasferimento: 
a) le  persone  che  occupano  una  carica  elevata  all'interno   di
   un'organizzazione,  che  dirigono  direttamente  l'amministrazione
   dell'impresa  sotto  la  supervisione  generale  o  la   direzione
   principalmente del consiglio d'amministrazione o  degli  azionisti
   della societa' o dei loro equivalenti, ivi compresi coloro che:  -
   dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento o reparto; 
   - supervisionano e controllano il lavoro di altri impiegati che 
     svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative; 
   - sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale 
     o  a  raccomandare  assunzioni,  licenziamenti  e  altre  azioni
     relative al personale. 
b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso  di  conoscenze  non
   comuni  indispensabili  per  il  servizio,   l'infrastruttura   di
   ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. L'accertamento di
   tali   competenze   puo'   riflettere,   oltre   alle   conoscenze
   specificamente necessarie per  l'impresa,  una  qualificazione  ad
   alto livello riguardante un tipo di  lavoro  o  di  commercio  che
   richieda   una   preparazione    tecnica    specifica,    compresa
   l'appartenenza ad un albo professionale. 
c) Per "persona trasferita all'interno della societa'" si intende una
   persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul  territorio
   di una delle Parti e  temporaneamente  trasferita  nel  quadro  di
   attivita'  economiche  svolte  sul  territorio  dell'altra  Parte;
   l'organizzazione in questione deve avere la  sede  principale  sul
   territorio di una Parte e il  trasferimento  deve  avvenire  verso
   un'impresa    (sede    secondaria,    controllata)    di    questa
   organizzazione, che  effettivamente  svolge  attivita'  economiche
   simili sul territorio dell'altra Parte.