ARTICOLO 27 1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una societa' comunitaria o uzbeka stabilita rispettivamente sul territorio della Repubblica di Uzbekistan o della Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue controllate o sedi secondarie, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio rispettivamente della Repubblica di Uzbekistan e della Comunita', cittadini degli Stati membri della Comunita' e della Repubblica di Uzbekistan, purche' si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2, impiegati esclusivamente da societa' o sedi secondarie. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. 2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso denominate "organizzazioni" sono "persone trasferite all'interno della societa'" a norma della lettera c) e nelle seguenti categorie, purche' l'organizzazione abbia personalita' giuridica e le persone in questione siano state da essa impiegate o ad essa associate (non come azionisti di maggioranza) almeno durante l'anno immediatamente precedente tale trasferimento: a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, che dirigono direttamente l'amministrazione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti, ivi compresi coloro che: - dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento o reparto; - supervisionano e controllano il lavoro di altri impiegati che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative; - sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale. b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per il servizio, l'infrastruttura di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. L'accertamento di tali competenze puo' riflettere, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, una qualificazione ad alto livello riguardante un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale. c) Per "persona trasferita all'interno della societa'" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e temporaneamente trasferita nel quadro di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (sede secondaria, controllata) di questa organizzazione, che effettivamente svolge attivita' economiche simili sul territorio dell'altra Parte.