(Accordo-art. 28)
                             ARTICOLO 28 
1. Le Parti si adoperano per evitare di  adottare  misure  o  avviare
azioni  tali  da  rendere  le  condizioni  per  lo   stabilimento   e
l'attivita' delle societa' dell'altra Parte piu' restrittive rispetto
alla situazione esistente il giorno che precede la firma del presente
accordo. 
2. Le disposizioni  del  presente  articolo  lasciano  impregiudicate
quelle  dell'articolo  36:  le  situazioni   ivi   contemplate   sono
disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 36. 
3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e  in  base  alle
disposizioni  dell'articolo  42,  il  governo  della  Repubblica   di
Uzbekistan informa la Comunita' della sua  intenzione  di  promulgare
nuove leggi o di  adottare  nuovi  regolamenti  tali  da  rendere  le
condizioni per lo stabilimento  e  l'attivita'  nella  Repubblica  di
Uzbekistan di sedi secondarie e controllate di  societa'  comunitarie
piu' restrittive rispetto alla situazione  esistente  il  giorno  che
precede la firma del presente accordo.  La  Comunita'  puo'  chiedere
alla Repubblica di Uzbekistan di trasmetterle i progetti di dette 
leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito.- 
4. Qualora l'introduzione nella Repubblica  di  Uzbekistan  di  nuove
leggi o di nuovi regolamenti  renda  le  condizioni  per  l'attivita'
delle controllate e sedi secondarie di societa' comunitarie stabilite
nella  Repubblica  di  Uzbekistan  piu'  restrittive  rispetto   alla
situazione esistente il giorno  della  firma  del  presente  accordo,
dette leggi o detti regolamenti non si  applicano,  per  i  tre  anni
successivi  all'entrata  in  vigore  dell'atto  in  questione,   alle
controllate e sedi secondarie  gia'  stabilite  nella  Repubblica  di
Uzbekistan al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.