(Accordo-art. 29)
                             ARTICOLO 29 
1. In base alle disposizioni  del  presente  capitolo,  le  Parti  si
impegnano  ad  adottare  le   misure   necessarie   per   autorizzare
progressivamente  la  fornitura  di  servizi  da  parte  di  societa'
comunitarie o uzbeke stabilite in una Parte  diversa  da  quella  del
destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione  dei  settori
terziari delle Parti. 
2.  Il  consiglio  di  cooperazione   formula   raccomandazioni   per
l'applicazione del paragrafo 1.