(Accordo-art. 3)
                             ARTICOLO 3 
Le Parti ritengono fondamentale, per la  loro  futura  prosperita'  e
stabilita', che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento
dell'Unione delle  Repubbliche  Socialiste  Sovietiche  (in  appresso
denominati  "Stati  indipendenti")   mantengano   e   sviluppino   la
cooperazione tra di essi in base  ai  principi  dell'Atto  finale  di
Helsinki  e  al  diritto  internazionale,  in  uno  spirito  di  buon
vicinato, e  che  moltiplichino  gli  sforzi  per  promuovere  questo
processo.