(Accordo-art. 34)
                             ARTICOLO 34 
Ai fini del presente titolo, nessun  elemento  del  presente  accordo
vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi  e  regolamenti  in
materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro  e
di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purche'
non le applichino in modo da vanificare o  compromettere  i  vantaggi
risultanti per una delle Parti  da  una  disposizione  specifica  del
presente  accordo.  Quanto  precede  non  pregiudica   l'applicazione
dell'articolo 33.