ARTICOLO 38 1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali che le Parti concedono o concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali. 2. Nessun elemento del presente titolo puo' essere interpretato nel senso di impedire alle Parti di adottare o di applicare qualsiasi misura volta a prevenire l'elusione e l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi ad evitare la doppia imposizione e altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessun elemento del presente titolo puo' essere interpretato nel senso di impedire agli Stati membri o alla Repubblica di Uzbekistan di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non e' identica, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.