(Accordo-art. 38)
                             ARTICOLO 38 
1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso  a  norma  del
presente titolo non si applica  ai  vantaggi  fiscali  che  le  Parti
concedono o concederanno in base ad accordi tesi a evitare la  doppia
imposizione o ad altre intese fiscali. 
2. Nessun elemento del presente titolo puo' essere  interpretato  nel
senso di impedire alle Parti di adottare  o  di  applicare  qualsiasi
misura volta a prevenire l'elusione e l'evasione fiscale in base alle
disposizioni  fiscali  degli  accordi  tesi  ad  evitare  la   doppia
imposizione e altre intese fiscali  o  alla  legislazione  tributaria
nazionale. 
3. Nessun elemento del presente titolo puo' essere  interpretato  nel
senso di impedire agli Stati membri o alla Repubblica  di  Uzbekistan
di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni  della
loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione  non
e'  identica,  in  particolare  per  quanto  riguarda  il  luogo   di
residenza.