ARTICOLO 39 Fatto salvo il dispositivo dell'articolo 27, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV puo' essere intesa nel senso che dia diritto: - ai cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Uzbekistan di entrare o di soggiornare sul territorio rispettivamente della Repubblica di Uzbekistan o della Comunita' in qualsiasi veste, in particolare come azionisti o soci di una societa', come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi; - alle controllate o sedi secondarie comunitarie di societa' uzbeke di impiegare cittadini uzbeki sul territorio della Comunita'; - alle controllate o sedi secondarie uzbeke di societa' comunitarie di impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Repubblica Uzbekistan; - alle societa' uzbeke o alle controllate o sedi secondarie comunitarie di societa' uzbeke di distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini uzbeki che lavoreranno sotto il controllo di altre persone; - alle societa' comunitarie o alle sedi secondarie o controllate uzbeke di societa' comunitarie di distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.