(Accordo-art. 40)
                             ARTICOLO 40 
1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di  moneta  liberamente
convertibile per tutti  i  pagamenti  correnti  tra  residenti  della
Comunita'  e  della  Repubblica  di  Uzbekistan  in  relazione   alla
circolazione di beni, servizi o persone  che  avvenga  in  base  alle
disposizioni del presente accordo. 
2. Per le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti,
a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e'  garantita
la  libera  circolazione  dei  capitali  connessi  agli  investimenti
diretti effettuati per societa' costituite in  base  alle  leggi  del
paese ospitante e agli investimenti effettuati in  base  al  capitolo
II, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di
tutti gli utili che ne derivano. 
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 5, a decorrere
dall'entrata in vigore del presente accordo  non  vengono  introdotte
nuove restrizioni valutarie  alla  circolazione  dei  capitali  e  ai
relativi pagamenti correnti tra residenti  della  Comunita'  e  della
Repubblica di Uzbekistan ne' si rendono piu'  restrittive  le  intese
esistenti. 
4. Le Parti si consultano al fine di agevolare  la  circolazione  dei
capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la  Comunita'  e
la Repubblica di Uzbekistan per conseguire gli obiettivi del presente
accordo. 
5. Con riguardo alle disposizioni del presente articolo, fintantoche'
non sara' stata introdotta  la  piena  convertibilita'  della  valuta
uzbeka a norma dell'articolo VIII dell'accordo  del  Fondo  monetario
internazionale,  la  Repubblica  di  Uzbekistan  e'  autorizzata,  in
circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni  valutarie  per  la
concessione o l'accettazione di crediti finanziari a breve e a  medio
termine nella misura in  cui  dette  restrizioni  sono  imposte  alla
Repubblica di Uzbekistan per la concessione di detti crediti  e  sono
permesse dalla posizione della Repubblica di Uzbekistan nei confronti
del FMI. Le restrizioni sono applicate dalla Repubblica di Uzbekistan
in modo da recare il minor turbamento  possibile  all'esecuzione  del
presente accordo. La Repubblica di Uzbekistan informa tempestivamente
il consiglio di cooperazione dell'introduzione di tali  misure  e  di
ogni modifica ad esse relativa. 
6.  Fatti  salvi  i  paragrafi  1  e  2,  qualora,   in   circostanze
eccezionali, la circolazione dei  capitali  tra  la  Comunita'  e  la
Repubblica di  Uzbekistan  provochi  o  minacci  di  provocare  gravi
difficolta' per la gestione delle  politiche  valutarie  o  monetarie
nella Comunita' o  nella  Repubblica  di  Uzbekistan  ciascuna  Parte
rispettivamente puo' adottare misure di salvaguardia in merito per un
periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano
assolutamente necessarie.