(Accordo-art. 41)
                             ARTICOLO 41 
1. A norma delle disposizioni del presente articolo  e  dell'allegato
V, la Repubblica di Uzbekistan continua a migliorare  la  tutela  dei
diritti di proprieta' intellettuale,  industriale  e  commerciale  al
fine di garantire, entro la fine  del  quinto  anno  dall'entrata  in
vigore dell'accordo,  un  livello  di  protezione  analogo  a  quello
esistente nella Comunita', prevedendo anche  strumenti  efficaci  per
l'attuazione di tali diritti. 
2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del  presente
accordo,  la  Repubblica  di  Uzbekistan  aderira'  alle  convenzioni
multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale  e
commerciale menzionati al paragrafo 1  dell'allegato  V  di  cui  gli
Stati membri sono parti o che vengono applicate de facto dagli  Stati
membri, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.