(Accordo-art. 42)
                             ARTICOLO 42 
1. Le Parti riconoscono  che  il  ravvicinamento  della  legislazione
attuale e futura  della  Repubblica  di  Uzbekistan  a  quella  della
Comunita' e' fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici
tra le Parti. La Repubblica di Uzbekistan si adoperera'  al  fine  di
rendere la  propria  legislazione  progressivamente  compatibile  con
quella della Comunita'. 
2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estendera' in  particolare
ai  seguenti  settori:  legislazione  doganale,  diritto  societario,
legislazione bancaria e legislazione  su  altri  servizi  finanziari,
conti   societari   e   imposizione   delle   societa',    proprieta'
intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro,  regole  di
concorrenza, inclusi gli aspetti connessi e le pratiche che  incidono
sugli scambi, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di
esseri umani, animali e piante, ambiente, di tutela dei  consumatori,
imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa  nucleare,
trasporti e telecomunicazioni. 
3. La Comunita' fornisce alla Repubblica di  Uzbekistan  l'assistenza
tecnica necessaria per l'applicazione  di  queste  misure,  che  puo'
comprendere, tra l'altro: 
- scambi di esperti; 
- la tempestiva  comunicazione  delle  informazioni,  in  particolare
riguardo alla legislazione pertinente; 
- l'organizzazione di seminari; 
-   formazione   del   personale   coinvolto   nell'elaborazione    e
nell'attuazione della legislazione; 
- ausilio alla traduzione della  normativa  comunitaria  nei  settori
corrispondenti. 
4. Le Parti si consultano sulle modalita' per  applicare  in  maniera
concertata le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi  in
cui queste incidono sugli scambi commerciali.