ARTICOLO 42 1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Repubblica di Uzbekistan a quella della Comunita' e' fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti. La Repubblica di Uzbekistan si adoperera' al fine di rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunita'. 2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estendera' in particolare ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria e legislazione su altri servizi finanziari, conti societari e imposizione delle societa', proprieta' intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, regole di concorrenza, inclusi gli aspetti connessi e le pratiche che incidono sugli scambi, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, di tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, trasporti e telecomunicazioni. 3. La Comunita' fornisce alla Repubblica di Uzbekistan l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, che puo' comprendere, tra l'altro: - scambi di esperti; - la tempestiva comunicazione delle informazioni, in particolare riguardo alla legislazione pertinente; - l'organizzazione di seminari; - formazione del personale coinvolto nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione; - ausilio alla traduzione della normativa comunitaria nei settori corrispondenti. 4. Le Parti si consultano sulle modalita' per applicare in maniera concertata le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi in cui queste incidono sugli scambi commerciali.