(Accordo-art. 43)
                             ARTICOLO 43 
1. La Comunita'  e  la  Repubblica  di  Uzbekistan  istituiscono  una
cooperazione economica per favorire  il  processo  di  riforma  e  di
rilancio  dell'economia  nonche'  lo   sviluppo   sostenibile   della
Repubblica di Uzbekistan. Tale cooperazione rafforzera' e sviluppera'
i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le Parti. 
2. Le politiche e le altre misure saranno intese a provocare  riforme
economiche e sociali e  la  ristrutturazione  del  sistema  economico
nella Repubblica di Uzbekistan, in funzione  delle  esigenze  di  uno
sviluppo sociale sostenibile e armonioso; esse  comprenderanno  anche
considerazioni di carattere ambientale. 
3. A tal fine la cooperazione  si  concentrera'  in  particolare  nei
seguenti  settori:  sviluppo  economico  e  sociale,  sviluppo  delle
risorse  umane,  sostegno  alle  imprese  (compresi  privatizzazione,
investimenti  e  sviluppo  dei  servizi  finanziari),  agricoltura  e
settore alimentare, energia e sicurezza nucleare  civile,  trasporti,
turismo, servizi postali e telecomunicazioni, tutela dell'ambiente  e
cooperazione regionale. 
4.  Si  rivolge  particolare  attenzione  alle  misure  in  grado  di
incoraggiare la cooperazione regionale. 
5. Se del caso, la Comunita' puo' fornire assistenza tecnica  per  la
cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste  dal
presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo
all'assistenza tecnica  a  favore  degli  Stati  indipendenti,  delle
priorita'  concordate  nel  programma  indicativo  per   l'assistenza
tecnica  della  Comunita'  alla  Repubblica  di  Uzbekistan  e  delle
procedure stabilite per il suo coordinamento ed attuazione.