(Accordo-art. 44)
                             ARTICOLO 44 
     Cooperazione nel settore degli scambi di beni e di servizi 
Le Parti collaboreranno affinche' il commercio  internazionale  della
Repubblica di Uzbekistan avvenga in base alle norme dell'OMC. 
La cooperazione riguardera' aspetti specifici  direttamente  connessi
all'agevolazione degli scambi, in particolare al fine di  aiutare  la
Repubblica di Uzbekistan ad armonizzare la sua legislazione e le  sue
normative con quelle dell'OMC, in modo da soddisfare al  piu'  presto
le condizioni per l'adesione a tale organizzazione. Cio' include: 
- l'elaborazione della politica riguardante gli scambi e le questioni
  commerciali, compresi i pagamenti e i meccanismi di compensazione; 
- l'elaborazione della legislazione pertinente.