(Accordo-art. 45)
                             ARTICOLO 45 
                      Cooperazione industriale 
1. La cooperazione e' tesa a promuovere, in particolare: 
- lo sviluppo di contatti  commerciali  tra  operatori  economici  di
  entrambe le parti; 
- la  partecipazione  comunitaria   alle   iniziative   prese   dalla
  Repubblica di Uzbekistan per ristrutturare la propria industria; 
- il miglioramento dell'organizzazione gestionale; 
- lo sviluppo della qualita' dei prodotti industriali; 
- lo sviluppo di una  produzione  efficiente  e  della  capacita'  di
  trasformazione nel settore delle materie prime; 
- la definizione di norme e di prassi commerciali  adeguate,  inclusa
  la commercializzazione dei prodotti; 
- la tutela dell'ambiente; 
- la conversione della difesa; 
- la formazione del personale incaricato della gestione. 
2.  Le  disposizioni   del   presente   articolo   non   pregiudicano
l'applicazione delle regole di  concorrenza  comunitarie  applicabili
alle imprese.