ARTICOLO 45 Cooperazione industriale 1. La cooperazione e' tesa a promuovere, in particolare: - lo sviluppo di contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti; - la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dalla Repubblica di Uzbekistan per ristrutturare la propria industria; - il miglioramento dell'organizzazione gestionale; - lo sviluppo della qualita' dei prodotti industriali; - lo sviluppo di una produzione efficiente e della capacita' di trasformazione nel settore delle materie prime; - la definizione di norme e di prassi commerciali adeguate, inclusa la commercializzazione dei prodotti; - la tutela dell'ambiente; - la conversione della difesa; - la formazione del personale incaricato della gestione. 2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.