ARTICOLO 51 Istruzione e formazione 1. Le Parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali nella Repubblica di Uzbekistan sia nel settore pubbliche che in quello privato. 2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori: - l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione della Repubblica di Uzbekistan, anche per quanto riguarda la certificazione e i diplomi degli istituti superiori d'insegnamento; - la formazione dei quadri dei settori pubblico e privato e dei funzionari in settori prioritari da stabilire; - la cooperazione tra centri d'istruzione nonche' tra detti centri e le imprese; - la mobilita' degli insegnanti, dei laureati, del personale amministrativo, dei giovani scienziati e ricercatori e dei giovani in genere; - la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati; - l'insegnamento delle lingue comunitarie; - la formazione postlaurea degli interpreti; - la formazione dei giornalisti; - la formazione degli insegnanti; 3. L'eventuale partecipazione di una Parte ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione potra' essere esaminata secondo le rispettive procedure; se del caso saranno definiti quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione della Repubblica di Uzbekistan al programma TEMPUS della Comunita'.