(Accordo-art. 51)
                             ARTICOLO 51 
                       Istruzione e formazione 
1.  Le  Parti  collaborano  per  migliorare   il   livello   generale
dell'istruzione e le qualifiche  professionali  nella  Repubblica  di
Uzbekistan sia nel settore pubbliche che in quello privato. 
2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori: 
- l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione
  della Repubblica  di  Uzbekistan,  anche  per  quanto  riguarda  la
  certificazione e i diplomi degli istituti superiori d'insegnamento;
  - la formazione dei quadri dei settori pubblico  e  privato  e  dei
  funzionari in settori prioritari da stabilire; 
- la cooperazione tra centri d'istruzione nonche' tra detti centri  e
  le imprese; 
- la  mobilita'  degli  insegnanti,  dei  laureati,   del   personale
  amministrativo, dei giovani scienziati e ricercatori e dei  giovani
  in genere; 
- la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati; 
- l'insegnamento delle lingue comunitarie; 
- la formazione postlaurea degli interpreti; 
- la formazione dei giornalisti; 
- la formazione degli insegnanti; 
3. L'eventuale partecipazione di una Parte ai programmi dell'altra in
materia di istruzione e formazione potra' essere esaminata secondo le
rispettive  procedure;  se   del   caso   saranno   definiti   quadri
istituzionali   e   programmi   di   cooperazione   basandosi   sulla
partecipazione della Repubblica di  Uzbekistan  al  programma  TEMPUS
della Comunita'.